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Termine di referendum: 4 luglio 2024

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del 15 marzo 2024 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 ottobre 20221; visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20232, decreta: I La legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge, «carico inquinante» è sostituito con «carico ambientale».

Art. 7 cpv. 6bis, secondo periodo ... Per trattamento si intendono qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti nonché la preparazione degli stessi per il riutilizzo.

6bis

1 2 3

FF 2023 13 FF 2023 437 RS 814.01

2024-0706

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Legge sulla protezione dell'ambiente

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Titolo dopo l'art. 10g

Capitolo 5: Salvaguardia delle risorse naturali e rafforzamento dell'economia circolare Art. 10h La Confederazione e, nel loro ambito di competenza, i Cantoni provvedono alla salvaguardia delle risorse naturali. Si impegnano in particolare a ridurre il carico ambientale durante l'intero ciclo di vita di prodotti e opere edili, a chiudere i cicli dei materiali e a migliorare l'efficienza delle risorse. A tal fine tengono conto del carico ambientale causato all'estero.

1

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul consumo delle risorse naturali e sullo sviluppo dell'efficienza delle risorse. Indica gli ulteriori interventi necessari e propone obiettivi qualitativi e quantitativi in materia di risorse, orientati ai prodotti o alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita. Per la misurazione di tali obiettivi si fonda, per quanto possibile, su standard riconosciuti a livello internazionale.

2

La Confederazione e i Cantoni verificano periodicamente che le normative da loro emanate non ostacolino le iniziative dell'economia volte a promuovere la salvaguardia delle risorse naturali e il rafforzamento dell'economia circolare.

3

Art. 30d

Riciclaggio

I rifiuti devono essere riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e se in tal modo il carico ambientale è minore rispetto a un'altra modalità di smaltimento o alla fabbricazione di nuovi prodotti.

1

Devono in particolare essere sottoposti a valorizzazione materiale conformemente ai principi di cui al capoverso 1: 2

a.

i metalli riciclabili contenuti nei residui del trattamento dei rifiuti, delle acque di scarico e dell'aria di scarico;

b.

le parti riciclabili contenute nel materiale di scavo o di sgombero non inquinato e destinato a essere depositato definitivamente in una discarica;

c.

il fosforo contenuto nei fanghi di depurazione come pure nelle farine animali e ossee e nei resti alimentari;

d.

i rifiuti che si prestano al compostaggio o alla fermentazione;

e.

l'azoto negli impianti di depurazione delle acque di scarico.

Se la valorizzazione materiale non può essere effettuata conformemente ai principi di cui al capoverso 1, la valorizzazione materiale combinata con quella energetica è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica.

3

Il Consiglio federale stabilisce, in base al fabbisogno in Svizzera, la quantità di fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali o nei fanghi di depurazione prove4

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nienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico che va reintrodotta nel ciclo economico.

L'obbligo della valorizzazione materiale del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione è adempiuto se il fornitore di tali fanghi prova all'autorità competente dell'esecuzione che viene reintrodotta nel ciclo economico la quantità di fosforo prescritta dal Consiglio federale rispetto alla quantità di fanghi di depurazione fornita. I costi d'esercizio e di capitale non coperti dal ricavo della vendita dei prodotti, come l'acido fosforico, sono a carico di chi produce i fanghi di depurazione.

5

Se è fornita la prova dell'adempimento dell'obbligo di valorizzazione del fosforo contenuto nei fanghi di depurazione ai sensi del capoverso 5, i fanghi di depurazione possono essere utilizzati come combustibile sostitutivo senza che si debba recuperarne il fosforo.

6

Il Consiglio federale può limitare l'impiego di materiali e prodotti per determinati scopi, se ciò favorisce lo smercio di analoghi prodotti riciclati e non comporta né costi supplementari né un pregiudizio della qualità importanti.

7

Art. 31b cpv. 2, 3, secondo periodo, e 4­7 I Cantoni definiscono comprensori di raccolta per questi rifiuti e provvedono a un esercizio economico degli impianti per i rifiuti.

2

3

... È altresì ammessa la consegna a enti privati secondo il capoverso 4.

Il Consiglio federale può designare determinati rifiuti urbani che possono essere raccolti su base volontaria da enti privati.

4

I rifiuti di cui al capoverso 4 devono essere riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale. Quest'ultima deve essere effettuata nella misura tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. La valorizzazione energetica delle frazioni che non possono essere sottoposte a valorizzazione materiale deve essere effettuata in Svizzera.

5

Dopo aver sentito i Cantoni e le organizzazioni settoriali, il Consiglio federale può stabilire i requisiti relativi alla raccolta volontaria e al riciclaggio secondo i capoversi 4 e 5.

6

È vietato gettare o abbandonare rifiuti, anche in piccole quantità, come imballaggi o mozziconi di sigaretta, al di fuori dei posti di raccolta. I Cantoni possono prevedere eccezioni per le manifestazioni soggette ad autorizzazione.

7

Art. 32abis, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis, 4 e 5 Finanziamento attraverso un'organizzazione incaricata dalla Confederazione Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio in Svizzera prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare una tassa di smaltimento anticipata a un'organizzazione privata a tale scopo incaricata e 1

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sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Tale tassa è destinata a finanziare lo smaltimento dei rifiuti ad opera di privati o di enti di diritto pubblico.

È considerato impresa estera di vendita per corrispondenza in linea chi, a titolo professionale o commerciale, offre in vendita prodotti in linea e li consegna o fa consegnare a consumatori in Svizzera senza avervi una sede, un domicilio o una stabile organizzazione.

1bis

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all'organizzazione privata le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per la riscossione della tassa di cui al capoverso 1.

4

L'importazione dei prodotti soggetti alla tassa di cui al capoverso 1 è esclusa dalla dichiarazione semplificata delle merci secondo la legislazione doganale.

5

Art. 32ater

Finanziamento attraverso organizzazioni settoriali private

Il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti, gli importatori e le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che mettono in commercio prodotti che, dopo l'uso, diventano rifiuti ripartiti fra numerosi detentori, ma che devono essere sottoposti a un trattamento speciale o che si prestano ad essere riciclati, a versare un contributo di riciclaggio anticipato a un'organizzazione settoriale privata riconosciuta a tale scopo dalla Confederazione se: 1

a.

nel settore interessato vige un accordo i cui obiettivi sono conformi alla legislazione sull'ambiente;

b.

tale accordo settoriale copre almeno il 70 per cento del mercato interno interessato e almeno il 50 per cento degli operatori di tale mercato interno attivi nel settore pertinente, e le modalità previste per la sua attuazione garantiscono che nessun singolo operatore possa bloccarlo facendo leva sulla propria quota di mercato;

c.

tutte le imprese che operano nel settore interessato possono aderire all'accordo;

d.

il contributo di riciclaggio anticipato è calcolato secondo criteri chiari; e

e.

il contributo di riciclaggio anticipato è utilizzato unicamente per finanziare lo smaltimento dei rifiuti o per coprire le spese ad esso correlate, segnatamente quelle relative alle attività di informazione.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, previa consultazione delle organizzazioni settoriali.

2

L'Ufficio federale verifica periodicamente le condizioni di riconoscimento dell'accordo settoriale. L'organizzazione settoriale gli comunica senza indugio le modifiche concernenti l'accordo settoriale.

3

L'organizzazione settoriale secondo il capoverso 1 offre le proprie prestazioni ai fabbricanti, agli importatori e alle imprese estere di vendita per corrispondenza in linea che, pur non avendo aderito all'accordo settoriale, le versano il contributo di riciclaggio anticipato. Il Consiglio federale può obbligare tali attori a notificare all'organizzazione settoriale i prodotti da loro fabbricati o importati.

4

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L'UDSC può comunicare alle organizzazioni settoriali riconosciute dalla Confederazione unicamente le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali necessarie per la riscossione del relativo contributo di riciclaggio anticipato.

5

L'importazione dei prodotti soggetti al contributo di cui al capoverso 1 è esclusa dalla dichiarazione semplificata delle merci secondo la legislazione doganale.

6

Art. 32aquater

Garanzia di pagamento dei tributi di legge

Il Consiglio federale prende misure per garantire che le imprese estere di vendita per corrispondenza in linea adempiano i propri obblighi fiscali, segnatamente introducendo l'obbligo di designare un rappresentante in Svizzera. Tiene conto degli impegni internazionali contratti dalla Svizzera.

Art. 32aquinquies Responsabilità solidale del rappresentante Se in virtù dell'articolo 32aquater è stabilito l'obbligo di designare un rappresentante in Svizzera, questi risponde solidalmente del versamento della tassa di cui all'articolo 32abis o del contributo di cui all'articolo 32ater.

Art. 32asexies

Gestore di piattaforme elettroniche

Il gestore di piattaforme elettroniche che facilita la messa in commercio di prodotti secondo l'articolo 32abis o secondo l'articolo 32ater attraverso una piattaforma elettronica sulla quale imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e consumatori possono concludere un contratto è responsabile di fornire all'organizzazione privata o all'organizzazione settoriale privata le informazioni concernenti l'obbligo di versare le tasse o i contributi.

1

Egli è tenuto a informare gli utenti della piattaforma elettronica in merito all'obbligo di versare la tassa di cui all'articolo 32abis o il contributo di cui all'articolo 32ater.

2

È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma elettronica secondo l'articolo 20a della legge del 12 giugno 20094 sull'IVA.

3

Art. 32asepties

Provvedimenti amministrativi

L'Ufficio federale può disporre provvedimenti amministrativi nei confronti degli assoggettati alla tassa o al contributo che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 32abis­32aquinquies.

1

2

4

Può disporre i provvedimenti amministrativi seguenti: a.

la pubblicazione dei nomi o delle ditte degli assoggettati alla tassa o al contributo;

b.

il divieto di importazione dei loro prodotti;

c.

la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro vendita all'asta; RS 641.20; FF 2023 1524

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d.

la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro consegna gratuita a un'organizzazione di utilità pubblica;

e.

la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro distruzione, se i prodotti sono danneggiati, rappresentano un rischio per la sicurezza o l'ambiente o sono stati importati in modo illecito.

Il ricavato della vendita all'asta di cui al capoverso 2 lettera c è devoluto, dedotte le spese dell'organizzazione privata di cui all'articolo 32abis o dell'organizzazione privata settoriale di cui all'articolo 32ater, al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti.

3

L'Ufficio federale può pubblicare i nomi o le ditte dei gestori di piattaforme elettroniche che non adempiono gli obblighi di cui all'articolo 32asexies.

4

Prima di disporre i provvedimenti amministrativi, sente gli assoggettati alla tassa o al contributo nonché i gestori di piattaforme elettroniche.

5

L'esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 lettere b ed e compete all'UDSC, quella delle misure di cui al capoverso 2 lettere a, c e d all'Ufficio federale. Ai fini dell'esecuzione delle misure secondo il capoverso 2 lettere c e d, l'UDSC consegna all'Ufficio federale i prodotti provvisoriamente messi al sicuro alla frontiera.

6

Art. 32aocties

Considerazione delle normative dei principali partner commerciali

Nell'attuare gli articoli 32abis­32asepties il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.

Titolo dopo l'art. 35c

Capitolo 7: Riduzione del carico ambientale causato da materie prime e prodotti Sezione 1: Biocarburanti e biocombustibili Titolo prima dell'art. 35e

Sezione 2: Legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti: coltura, estrazione e produzione Titolo prima dell'art. 35i

Sezione 3: Progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse

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Art. 35i In funzione del loro carico ambientale, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi al rispetto di requisiti riguardanti in particolare: 1

a.

il riciclaggio, la durata di vita, la disponibilità di pezzi di ricambio e la riparabilità dei prodotti;

b.

la prevenzione degli effetti dannosi e il miglioramento dell'efficienza delle risorse durante l'intero ciclo di vita;

c.

l'uniformità, la comparabilità, la visibilità e la comprensibilità dei contrassegni e dell'informazione;

d.

l'introduzione di un indice di riparabilità.

Nell'attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.

2

Titolo prima dell'art. 35j

Sezione 4: Costruzioni a basso consumo di risorse Art. 35j Nell'ambito di un approccio globale alla sostenibilità orientato alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita, e in funzione del loro carico ambientale come pure nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può subordinare le opere edili al rispetto di requisiti riguardanti: 1

a.

l'utilizzazione di materiali da costruzione e componenti rispettosi dell'ambiente;

b.

l'utilizzazione di materiali da costruzione provenienti dalla valorizzazione materiale di rifiuti edili;

c.

la possibilità di smantellare le opere edili; e

d.

il riutilizzo di componenti nelle opere edili.

La Confederazione assume un ruolo esemplare per quanto riguarda la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, il rinnovo e lo smantellamento delle proprie opere edili.

Considera i requisiti più severi in materia di costruzioni a basso consumo di risorse nonché soluzioni innovative.

2

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis­32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1­4 (tasse per il finanziamento dei provvedi1

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menti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e­ 35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 41a cpv. 4 Nell'emanare le prescrizioni d'esecuzione tengono conto delle misure prese volontariamente dalle imprese, purché l'effetto di tali misure sulla protezione dell'ambiente sia almeno equivalente al diritto d'esecuzione.

4

Inserire prima del titolo del Capitolo 2 Art. 48a

Progetti pilota

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge per permettere la realizzazione di progetti pilota innovativi, purché queste disposizioni siano limitate nel tempo, nello spazio e nella portata materiale e servano ad acquisire l'esperienza necessaria all'ulteriore sviluppo della presente legge e della sua esecuzione.

Art. 49 cpv. 1 e 3 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua degli specialisti che esercitano attività legate alla protezione dell'ambiente.

1

Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l'introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.

3

Art. 49a 1

2

Informazione, consulenza e piattaforme

La Confederazione può accordare aiuti finanziari per: a.

progetti di informazione e consulenza legati alla protezione dell'ambiente;

b.

piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse naturali e al rafforzamento dell'economia circolare.

Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi.

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Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. s È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

s.

viola le prescrizioni sulla progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse (art. 35i cpv. 1).

Art. 61 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. i e j, nonché 4 1

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: i.

viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1­4);

j.

viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1);

È punito con la multa sino a 300 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, getta o abbandona in modo illecito rifiuti, anche in piccole quantità (art. 31b cpv. 7).

4

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 20195 sugli appalti pubblici Art. 30 cpv. 4 Laddove opportuno, il committente prevede specifiche tecniche per la conservazione delle risorse naturali o la protezione dell'ambiente.

4

2. Legge federale del 30 settembre 20166 sull'energia Art. 45 cpv. 3 lett. e 3

I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti: e.

5 6

i valori limite per l'energia grigia nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti.

RS 172.056.1 RS 730.0

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III Coordinamento con la modifica del 15 marzo 2024 della legge sulla protezione dell'ambiente contestuale alla modifica della legge sul CO2 Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell'ambiente (cifra I) o la modifica del 15 marzo 20248 di tale legge contestuale a quella della legge del 23 dicembre 20119 sul CO2 (allegato, n. 4), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso hanno il seguente tenore: Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a­29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis­32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1­4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a­35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e­35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

1

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. s, t e u, nonché 3 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

3

7 8 9

s.

viola le prescrizioni sulla progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse (art. 35i cpv. 1);

t.

mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35d capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete;

u.

viola il divieto di cui all'articolo 35d capoverso 2.

L'UDSC persegue e giudica i delitti di cui al capoverso 1 lettere t e u.

RS 814.01 FF 2024 686 RS 641.71

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IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 marzo 2024 Termine di referendum: 4 luglio 2024

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