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Termine di referendum: 4 luglio 2024

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua Modifica del 15 marzo 2024 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20231, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19912 sulla sistemazione dei corsi d'acqua è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) Ingresso visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale3; Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Scopo Art. 1 La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dagli effetti dannosi delle acque sulla superficie terrestre, in particolare dalle inondazioni, dalle erosioni e dalle alluvioni (protezione contro le piene).

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FF 2023 858 RS 721.100 RS 101

2024-0714

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Sistemazione dei corsi d'acqua. LF

Art. 3

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Provvedimenti

I Cantoni limitano l'entità e la probabilità di insorgenza di un danno causato da piene (rischio di piena) in primo luogo tramite la manutenzione delle acque secondo l'articolo 4 lettera n della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque e tramite misure pianificatorie.

1

Se tali provvedimenti non sono sufficienti, i Cantoni adottano misure organizzative, tecniche e di ingegneria naturalistica atte a ridurre il rischio di piena.

2

I provvedimenti sono pianificati in funzione dei rischi e in modo integrale e sono valutati globalmente, nella loro interazione con provvedimenti simili dipendenti da altri ambiti.

3

Art. 4

Esigenze

Le acque, le rive e le opere di protezione contro le piene sono mantenute in modo da garantire la protezione a un livello costante, in particolare riguardo alla capacità di deflusso.

1

Gli interventi sui corsi d'acqua soddisfano le esigenze di cui all'articolo 37 della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque.

2

In caso di progetti di protezione contro le piene, la nuova sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

3

Art. 6

Indennità per l'acquisizione di dati di base e le misure di protezione contro le piene

Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per l'acquisizione di dati di base e per le misure necessarie per la protezione contro le piene a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

1

Per progetti particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate singolarmente.

2

3

Essa accorda indennità in particolare per: a.

l'elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazioni dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b.

misure pianificatorie quali accertamenti per la limitazione dei rischi e spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c.

misure organizzative quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d.

misure di ingegneria naturalistica e tecniche quali manutenzione, ripristino, sostituzione e realizzazione di opere e impianti di protezione;

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RS 814.20 RS 814.20

Sistemazione dei corsi d'acqua. LF

e.

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misure per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento e per i mancati ricavi a causa delle perdite di stoccaggio in relazione all'abbassamento preventivo dei bacini di accumulazione artificiali.

Le spese sono computabili se effettivamente sostenute e strettamente necessarie per adempiere in modo adeguato il compito.

4

Il contributo è del 50 per cento per le spese computabili relative all'acquisizione di dati di base e del 35 per cento per le spese relative alle misure.

5

6 Il

contributo per le misure può essere incrementato: a.

fino al 10 per cento per prestazioni supplementari;

b.

fino al 20 per cento qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi contro pericoli naturali, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo.

Art. 7

Aiuti finanziari per la formazione continua, la ricerca e l'informazione

Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per: 1

2

a.

la formazione continua di specialisti;

b.

progetti per lo studio e lo sviluppo di dati di base e misure di protezione contro le piene;

c.

l'informazione al pubblico.

Gli aiuti finanziari possono essere accordati a: a.

istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;

b.

associazioni professionali e di categoria nazionali;

c.

Cantoni;

d.

enti di diritto pubblico;

e.

gestori di impianti.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 45 per cento delle spese computabili e si basano sull'interesse della Confederazione all'adempimento dei compiti e sulle possibilità di finanziamento del destinatario.

3

Possono essere accordati anche in modo forfettario sulla base di una precedente stima dei costi.

4

Art. 8 Abrogato Art. 9 1

Condizioni per la concessione di contributi

Le indennità di cui all'articolo 6 sono accordate se le misure:

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a.

si basano su una pianificazione integrale;

b.

adempiono le esigenze legali; e

c.

presentano un rapporto costi-benefici favorevole.

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 7 sono accordati se le attività o i progetti: a.

sono di interesse nazionale;

b.

adempiono le esigenze legali; e

c.

sono svolti in maniera professionale, orientati alla pratica e realizzati a costi contenuti.

Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni ed emana prescrizioni, segnatamente sull'ammontare dei contributi e sulle spese computabili.

3

Art. 11 cpv. 4 L'Ufficio federale dell'ambiente può organizzare corsi di formazione continua per specialisti.

4

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 12a

Informazione e consulenza

La Confederazione e i Cantoni provvedono all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico in merito ai dati di base e alle misure di protezione contro le piene.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 marzo 2024 Termine di referendum: 4 luglio 2024

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 22 cpv. 2 Essa può autorizzare, per progetti che non possono essere realizzati altrove, la rimozione della vegetazione ripuale nei casi ammessi dalla legge federale del 21 giugno 19917 sulla sistemazione dei corsi d'acqua o dalla legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque.

2

2. Legge del 22 dicembre 19169 sulle forze idriche Art. 17 cpv. 2 L'autorità cantonale vigila affinché siano osservate le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque e che non siano lesi i diritti di utilizzazione esistenti.

2

Art. 21, titolo marginale e cpv. 1 A. Vigilanza delle autorità I. Protezione contro le piene e polizia delle acque

Gli impianti idraulici devono corrispondere alle prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni sulla protezione contro le piene e sulla polizia delle acque.

1

Art. 30 VII. Accesso delle autorità

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I possessori d'impianti idraulici e i rivieraschi hanno l'obbligo di concedere libero accesso alle autorità competenti cui è affidata la polizia delle acque e della navigazione, la sorveglianza della pesca, la protezione contro le piene nonché il servizio idrometrico.

RS 451 RS 721.100 RS 814.20 RS 721.80

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3. Legge federale del 22 marzo 198510 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo Art. 32 cpv. 1 I contributi della Confederazione sono commisurati alle disposizioni della legge forestale del 4 ottobre 199111 e della legge federale del 21 giugno 199112 sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

1

4. Legge federale del 24 gennaio 199113 sulla protezione delle acque Art. 4 lett. n Ai sensi della presente legge si intendono per: n.

Art. 37 1

manutenzione delle acque: provvedimenti ricorrenti o necessari a seguito di eventi dannosi per preservare e ripristinare le funzioni naturali delle acque nonché per garantire la protezione contro le piene.

Interventi nelle acque superficiali

Le acque superficiali possono essere arginate e corrette solo se: a.

lo esige la protezione contro le piene (art. 3 cpv. 1-3 della legge federale del 21 giugno 199114 sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

b.

è necessario per la navigabilità o per sfruttare nel pubblico interesse le forze idriche;

c.

è necessario per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato; oppure

d.

in tal modo si migliorano ai sensi della presente legge acque superficiali già arginate o corrette.

Gli interventi sui corsi d'acqua superficiali devono per quanto possibile rispettare o ricostituire il tracciato naturale.

2

Le acque superficiali e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati e sottoposti a manutenzione in modo da: 3

a.

offrire un biotopo a una fauna e a una flora diversificate;

b.

conservare per quanto possibile le interazioni fra le acque superficiali e quelle sotterranee;

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RS 725.116.2 RS 921.0 RS 721.100 RS 814.20 RS 721.100

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c.

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permettere lo sviluppo di una vegetazione ripuale consona al luogo.

Nelle zone edificate, l'autorità può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

I capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia alla creazione di corpi idrici artificiali, nonché al ripristino e al rafforzamento, a seguito di eventi dannosi, di opere di protezione esistenti.

5

Art. 62b cpv. 3bis 3bis In

caso di progetti di rivitalizzazione, la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 37 capoverso 3 è finanziata nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.

5. Legge forestale del 4 ottobre 199115 Art. 19 Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o caduta di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti.

I provvedimenti sono pianificati in funzione del rischio e in modo integrale, utilizzando per quanto possibile metodi rispettosi della natura.

Art. 36

Protezione da catastrofi naturali

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma indennità globali per l'acquisizione di dati di base e per i provvedimenti necessari per la protezione da catastrofi naturali a livello pianificatorio, organizzativo, tecnico o di ingegneria naturalistica.

1

2

Le indennità sono accordate segnatamente per:

15

a.

l'elaborazione di dati di base quali analisi degli eventi, catasti, valutazione dei pericoli, panoramiche dei rischi e pianificazioni globali;

b.

provvedimenti di pianificazione del territorio quali accertamenti per la limitazione dei rischi e lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati;

c.

provvedimenti organizzativi quali dispositivi di allarme, pianificazioni d'intervento e provvedimenti tecnici per gli interventi d'emergenza;

d.

provvedimenti biologici quali la realizzazione di foreste con funzione protettiva, nonché la cura di giovani popolamenti;

e.

provvedimenti tecnici quali la manutenzione, il ripristino, il rafforzamento, la sostituzione e la realizzazione di opere e impianti di protezione;

f.

provvedimenti per rimediare ai danni nelle aree di ritenzione in caso di evento.

RS 921.0

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In casi eccezionali, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a singoli progetti che richiedono una sua valutazione.

3

L'ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo costituito da catastrofi naturali, nonché ai costi e all'efficacia dei provvedimenti.

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