FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 4 luglio 2024

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) Modifica del 15 marzo 2024 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 20221, decreta: I La legge del 23 dicembre 20112 sul CO2 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni seguenti sono sostituite: a.

«combustibili» con «combustibili fossili»;

b.

Concerne soltanto il testo tedesco

c.

«agenti» con «vettori».

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di attuare gli obiettivi di cui alla legge federale del 30 settembre 20223 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli).

1 2 3

FF 2022 2651 RS 641.71 RS 814.310; RU 2023 655

2024-0710

FF 2024 686

Legge sul CO2

Art. 2

FF 2024 686

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per: a.

combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);

b.

carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia;

c.

diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito oppure messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale;

d.

attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio realizzati in Svizzera;

e.

certificati di riduzione delle emissioni: attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni comprovabili delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19974 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

f.

attestati internazionali: attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra o ad aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20155 sul clima;

g.

impianti: unità tecniche fisse in un luogo determinato;

h.

capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio: rimozione computabile di CO2 dall'atmosfera e suo stoccaggio nei pozzi di carbonio;

i.

protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che concorrono a ridurre le emissioni di gas serra o ad aumentare la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio e che sono volti ad attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera;

j.

fornitori di carburante per l'aviazione: fornitori di carburanti o di idrogeno per l'aviazione, come pure operatori di aeromobili che acquistano o producono essi stessi i carburanti o l'idrogeno per l'aviazione di cui necessitano per l'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 3 1

4 5

Obiettivi di riduzione

La Confederazione provvede affinché le emissioni di gas serra: a.

nel 2030 ammontino al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990;

b.

tra il 2021 e il 2030 siano ridotte in media di almeno il 35 per cento rispetto al 1990.

RS 0.814.011 RS 0.814.012

2 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

La riduzione delle emissioni di gas serra è conseguita in primo luogo mediante provvedimenti realizzati in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce la quota di tale riduzione.

2

Il Consiglio federale può stabilire valori indicativi per singoli settori in conformità con l'articolo 4 LOCli6.

3

D'intesa con le cerchie interessate, il Consiglio federale può stabilire obiettivi di riduzione per singoli rami economici.

4

Art. 3a

Emissioni di gas serra determinanti

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sono determinanti i gas serra emessi in Svizzera. Il Consiglio federale designa i gas serra.

1

Le emissioni derivanti dai carburanti fossili utilizzati per il rifornimento in Svizzera per i voli e la navigazione internazionali non sono prese in considerazione.

2

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati di cui riconosce i SSQE sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione.

3

Art. 4 cpv. 1, 2 e 5 Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

1

Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche i provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra o aumentano la capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio, segnatamente nei settori dell'ambiente, del sottosuolo, dell'energia, dei rifiuti, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, della circolazione stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

2

Se gli obiettivi di riduzione non possono essere raggiunti, la Confederazione può acquisire gli attestati internazionali necessari al loro raggiungimento.

5

Art. 5

Computo unico

Le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti possono essere computati una sola volta ai fini dell'adempimento degli obblighi secondo la presente legge.

Art. 6

Attestati internazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all'estero devono soddisfare affinché gli attestati internazionali siano presi in considerazione in Svizzera.

1

6

RS 814.310; RU 2023 655

3 / 32

Legge sul CO2

2

3

FF 2024 686

I requisiti devono prevedere in particolare i seguenti criteri: a.

le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio possono essere computati solo se la loro realizzazione non sarebbe stata possibile senza il sostegno della Svizzera;

b.

le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti nei Paesi poco sviluppati devono contribuire allo sviluppo sostenibile sul posto e non devono avere conseguenze negative sul piano sociale ed ecologico.

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

gli attestati internazionali per gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio non siano presi in considerazione se non è possibile garantire lo stoccaggio permanente di CO2 nei pozzi di carbonio;

b.

in conformità con l'Accordo del 12 dicembre 20157 sul clima, una parte delle riduzioni delle emissioni o degli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio non sia presa in considerazione all'atto del rilascio degli attestati internazionali.

Art. 7

Attestati nazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni e gli aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti in Svizzera devono soddisfare affinché conferiscano il diritto al rilascio di attestati nazionali.

Art. 7a

Indicazione delle emissioni nelle offerte di volo

Gli operatori di aeromobili riportano nelle offerte di volo le emissioni probabili dei voli indicandole in CO2 equivalenti (CO2eq). Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto di metodi riconosciuti internazionalmente.

Inserire prima del titolo del capitolo 2 Art. 8a

Deroghe per la difesa nazionale

In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale può, per via d'ordinanza, prevedere deroghe alla presente legge.

Art. 9 cpv. 1bis, 3 e 4 Per le costruzioni nuove sostitutive e gli edifici sottoposti a risanamenti energetici importanti, i Cantoni stabiliscono gli standard in base ai quali è autorizzato uno sfruttamento supplementare del fondo.

1bis

Nel caso delle nuove costruzioni o della sostituzione degli impianti di produzione di calore per riscaldamento e acqua calda nelle vecchie costruzioni, le autorità preposte 3

7

RS 0.814.012

4 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

al rilascio delle autorizzazioni edilizie registrano le informazioni principali nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni di cui all'articolo 10 capoverso 3bis della legge del 9 ottobre 19928 sulla statistica federale. Il Consiglio federale disciplina le informazioni da registrare.

I Cantoni prevedono l'obbligo di notificare la sostituzione di un impianto di produzione di calore.

4

Titolo dopo l'art. 9

Sezione 2: Per i veicoli Art. 10

Valori obiettivo

La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino i valori seguenti: 1

a.

93,6 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta negli anni 2025­2029;

b.

153,9 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025­2029;

c.

49,5 g CO2/km per le automobili messe in circolazione per la prima volta a partire dal 2030;

d.

90,6 g CO2/km per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030.

La Confederazione provvede affinché le emissioni medie di CO2 non superino, con riferimento al valore di base determinante nell'Unione europea per il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, le percentuali seguenti: 2

3

a.

per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta negli anni 2025­ 2029, l'85 per cento;

b.

per i veicoli pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 2030, il 70 per cento.

Il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi.

Il Consiglio federale stabilisce a quali automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri nonché veicoli pesanti (veicoli) si applicano i valori obiettivo e definisce il metodo applicabile per determinare le emissioni di CO2. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

4

Il Consiglio federale monitora l'evoluzione delle emissioni di CO2 in condizioni di circolazione reali. Se la differenza tra le emissioni di CO2 calcolate secondo il metodo applicabile e quelle in condizioni di circolazione reali aumenta, può adottare provvedimenti adeguati.

5

8

RS 431.01

5 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Art. 10a e 10b Abrogati Art. 11

Obiettivo individuale

Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli limita, in conformità con un obiettivo individuale, le emissioni medie di CO2 dei propri veicoli messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi).

1

Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale è calcolato l'obiettivo individuale.

2

Nello stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto dei valori obiettivo e considera in particolare: 3

4

a.

le caratteristiche dei veicoli del parco veicoli nuovi, quali il piano di appoggio o il carico utile;

b.

le norme dell'Unione europea.

Costituiscono ognuno un parco veicoli nuovi distinto: a.

le automobili;

b.

gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri;

c.

i veicoli pesanti.

Se il parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore non conta più di 49 automobili, cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri o un veicolo pesante all'anno, l'obiettivo individuale è calcolato separatamente per ogni veicolo.

5

Per il raggiungimento dell'obiettivo individuale, importatori e costruttori possono associarsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

6

Art. 11a

Fattori di riduzione delle emissioni di CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l'utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili

Gli importatori e costruttori di veicoli possono chiedere che per il calcolo delle emissioni di CO2 del proprio parco veicoli nuovi si tenga conto della riduzione del CO2 conseguita utilizzando carburanti sintetici rinnovabili. A tale scopo producono le prove che attestano la quantità di carburanti garantita loro per contratto e da chi sono stati messi in commercio.

1

I carburanti sintetici rinnovabili devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 35d della legge del 7 ottobre 19839 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

2

9

RS 814.01

6 / 32

Legge sul CO2

Art. 12

FF 2024 686

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) calcola per ogni importatore e per ogni costruttore: 1

a.

l'obiettivo individuale;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori e i costruttori devono fornire. Stabilisce in particolare i requisiti riguardanti la documentazione da presentare dalla quale sono evinti i dati del veicolo utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2.

2

Per il calcolo delle emissioni medie di CO2 di cui al capoverso 1 lettera b, può prevedere che, se le informazioni non sono fornite entro un determinato termine, si applichi un livello di emissioni forfettario. Il Consiglio federale stabilisce il termine per la trasmissione delle informazioni e definisce il livello di emissioni forfettario.

3

In caso di modifica dei valori obiettivo, può emanare disposizioni che, durante un periodo limitato, agevolino il raggiungimento dei nuovi obiettivi individuali. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea. Per le automobili, tali agevolazioni scadono al più tardi alla scadenza delle relative agevolazioni nell'Unione europea.

4

Art. 13 cpv. 1 e 3 Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione il seguente importo per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: 1

a.

per un parco veicoli nuovi di automobili o di autofurgoni e trattori a sella leggeri, tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO2/km oltre l'obiettivo individuale;

b.

per un parco veicoli nuovi di veicoli pesanti, per ogni grammo di CO2 per tonnellata-chilometro oltre l'obiettivo individuale: 1. negli anni 2025­2029, tra 4250 e 6800 franchi, 2. a partire dal 2030, tra 6800 e 10 880 franchi.

Per quanto riguarda gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 5, gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Se, per effetto di determinate disposizioni emanate in virtù dell'articolo 12 capoverso 4, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 5 risultano penalizzati rispetto agli altri importatori o costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.

3

7 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Inserire prima del titolo del capitolo 3 Art. 13a

Pubblicazione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni pubblica annualmente: a.

i nomi degli importatori e costruttori che hanno messo in circolazione per la prima volta almeno: 1. 50 automobili, 2. sei autofurgoni e trattori a sella leggeri, o 3. cinque veicoli pesanti;

b.

la composizione dei raggruppamenti di emissioni;

c.

per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi: 1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta, 2. le emissioni medie di CO2, 3. gli obiettivi individuali, 4. le sanzioni riscosse.

Art. 13b

Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi, la prima volta nelle date riportate di seguito e successivamente ogni tre anni: 1

a.

per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, nel 2025;

b.

per i veicoli pesanti, nel 2028.

Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2030. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

2

Capitolo 3 (art. 14) Abrogato

8 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Titolo prima dell'articolo 15

Capitolo 4: Sistema di scambio di quote di emissioni e registro dello scambio di quote di emissioni Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni Art. 15

Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti con una determinata potenza termica totale minima possono partecipare, su richiesta, al SSQE. Il Consiglio federale stabilisce la potenza termica minima.

1

Ogni anno restituiscono alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni di gas serra prodotte da tali impianti.

2

Il Consiglio federale può prevedere che per le emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta non debbano essere restituiti diritti di emissione se: 3

a.

del gas rinnovabile è stato prodotto all'estero, ivi acquistato e immesso nella rete europea in una quantità corrispondente a quella di gas metano utilizzata;

b.

nessun doppio computo è effettuato riguardo al gas rinnovabile;

c.

il computo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra avviene esclusivamente in Svizzera; e

d.

il gas rinnovabile soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb10.

Art. 16 cpv. 2bis 2bis Alle

emissioni generate dall'utilizzo di gas metano trasportato in condotta si applica l'articolo 15 capoverso 3.

Art. 16a cpv. 2 lett. b 2

Il Consiglio federale disciplina: b.

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 18 cpv. 2 e 3 Può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se assoggetta nuove categorie di impianti all'obbligo di partecipazione al SSQE, se esclude successivamente categorie di impianti da tale obbligo oppure se vengono cambiate normative internazionali paragonabili.

2

Può riservare ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili al fine di metterli a disposizione di futuri partecipanti al SSQE o di partecipanti in forte crescita. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

3

10

RS 814.01

9 / 32

Legge sul CO2

Art. 19

FF 2024 686

Rilascio di diritti di emissione per impianti

1

I diritti di emissione per impianti sono rilasciati annualmente.

2

Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta.

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinata in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra degli impianti di riferimento e dei prodotti realizzati.

3

Il Consiglio federale può prevedere che la quantità di diritti di emissione assegnati secondo il capoverso 3 sia ridotta se l'efficienza individuale di un gestore di impianti in termini di emissioni di gas serra è insufficiente.

4

Per la produzione e l'utilizzo di elettricità non è prevista l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

5

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che soltanto una parte dei diritti di emissione non assegnati a titolo gratuito sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono stati messi all'asta o che non sono stati aggiudicati all'asta sono cancellati.

6

Se la quantità dei diritti di emissione non è sufficiente a soddisfare le pretese, la parte dei diritti di emissione assegnata a titolo gratuito ai singoli gestori è ridotta proporzionalmente. I diritti di emissione riservati secondo l'articolo 18 capoverso 3 possono essere utilizzati per limitare la riduzione al 5 per cento al massimo.

7

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

8

Art. 19a

Rilascio di diritti di emissione per aeromobili

1

I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

2

Tali diritti sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta.

La quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinata in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate in un dato anno stabilito dal Consiglio federale.

3

Dal 2026 i diritti di emissione non sono più assegnati a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'utilizzo di carburanti per l'aviazione rinnovabili o a basso tenore di emissioni.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

5

Art. 20 cpv. 2 2 Nel

quadro del rapporto, gli operatori di aeromobili forniscono ogni anno alla Confederazione le informazioni per la stima dell'impatto ambientale globale dell'aviazione. Il Consiglio federale precisa le informazioni da fornire tenendo conto delle norme dell'Unione europea.

10 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Art. 21 cpv. 1 1I

gestori di impianti e gli operatori di aeromobili versano alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

Capitolo 4, sezione 3 (art. 26­28) Abrogata Titolo dopo l'art. 28a

Capitolo 4a: Provvedimenti riguardanti i carburanti fossili Sezione 1: Obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti fossili Art. 28b

Obbligo di compensazione

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo l'articolo 9 della legge federale del 21 giugno 199611 sull'imposizione degli oli minerali che immettono carburanti fossili in libero consumo compensano una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti.

1

Sono eccettuati i carburanti fossili esentati dall'imposta sugli oli minerali o che beneficiano di un'aliquota di favore.

2

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di compensazione chi immette in libero consumo piccole quantità di carburanti fossili.

3

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l'obbligo di compensazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona assoggettata all'obbligo di pagare l'imposta.

4

Art. 28c

Quota delle emissioni da compensare e maggiorazione massima a titolo di compensazione

La quota delle emissioni di CO2 da compensare è pari almeno al 5 per cento e non eccede il 90 per cento.

1

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 o dell'evoluzione delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera. Consulta previamente il settore interessato.

2

La maggiorazione applicata ai carburanti fossili a titolo di compensazione ammonta al massimo a 5 centesimi al litro.

3

11

RS 641.61

11 / 32

Legge sul CO2

Art. 28d

FF 2024 686

Rapporto

Le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento dell'obbligo di compensazione, in cui ragguagliano in particolare sugli aspetti seguenti: a.

i costi generati dalla compensazione delle emissioni di CO2;

b.

l'ammontare della maggiorazione applicata; e

c.

le quantità totali dei carburanti per l'aviazione rinnovabili e sintetici rinnovabili aggiunte ai carburanti fossili per l'aviazione assoggettati all'imposta sugli oli minerali.

Art. 28e

Sanzioni

Chi non adempie l'obbligo di compensazione secondo l'articolo 28b capoverso 1, per ogni tonnellata di CO2 non compensata è tenuto nell'anno successivo: a.

a versare alla Confederazione un importo di 160 franchi; e

b.

a restituire alla Confederazione un attestato nazionale o internazionale.

Sezione 2: Obbligo di fornitura e di miscelazione di carburanti a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili Art. 28f

Obblighi dei fornitori di carburanti per l'aviazione, dei gestori di aerodromi e degli operatori di aeromobili

Gli obblighi dei fornitori di carburanti per l'aviazione, dei gestori di aerodromi e degli operatori di aeromobili in materia di fornitura e miscelazione di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili sono retti dalle norme dell'Unione europea per un'aviazione sostenibile applicabili in virtù dell'Accordo del 21 giugno 199912 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

1

Il Consiglio federale definisce gli aerodromi nei quali vige l'obbligo di fornitura e di miscelazione. Al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.

2

Art. 28g

Sanzioni

Il fornitore di carburanti per l'aviazione che viola l'obbligo di miscelazione in quanto negli aerodromi di cui all'articolo 28f capoverso 2 non mette a disposizione degli operatori di aeromobili la quota minima di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili secondo le quote e i termini vigenti nell'Unione europea deve: 1

a.

12

versare un importo alla Confederazione; e

RS 0.748.127.192.68

12 / 32

Legge sul CO2

b.

FF 2024 686

rifornire il mercato, nel periodo di riferimento successivo, con una quantità del carburante interessato equivalente a quella non fornita, oltre ai quantitativi dovuti.

L'importo di cui al capoverso 1 lettera a è pari al doppio di quello ottenuto moltiplicando: 2

a.

la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante fossile per l'aviazione e il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabile o sintetico rinnovabile; per

b.

la quantità del carburante per l'aviazione che non corrisponde alle quote minime di carburante per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabile o sintetico rinnovabile in vigore nell'Unione europea.

Il fornitore di carburanti che fornisce informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle caratteristiche o all'origine dei carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili o sintetici rinnovabili che mette a disposizione è tenuto al versamento di un importo alla Confederazione. L'importo è pari al doppio di quello ottenuto moltiplicando: 3

a.

la differenza tra il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante fossile per l'aviazione e il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabile o sintetico rinnovabile; per

b.

la quantità dei carburanti per l'aviazione riguardo ai quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte.

Il gestore di un aerodromo di cui all'articolo 28f capoverso 2 che non adotta le misure necessarie per garantire agli operatori di aeromobili un accesso adeguato alle quote minime di carburanti per l'aviazione a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili è tenuto al versamento di un importo alla Confederazione. L'importo ammonta a 50 centesimi moltiplicati per il numero di decolli dall'aerodromo interessato nell'anno in rassegna.

4

L'operatore di aeromobili che viola gli obblighi di rifornimento in quanto si rifornisce per meno del 90 per cento del fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione in specifici aeroporti dell'Unione europea o negli aerodromi di cui all'articolo 28f capoverso 2 è tenuto al versamento di un importo alla Confederazione. L'importo è pari al doppio di quello ottenuto moltiplicando: 5

a.

il prezzo medio annuo per tonnellata di carburante per l'aviazione; per

b.

la quantità di carburante di cui non è stato fatto rifornimento nell'anno in rassegna.

L'operatore di aeromobili può essere esentato dal versamento dell'importo di cui al capoverso 5 se può dimostrare che la violazione degli obblighi di rifornimento è riconducibile a circostanze eccezionali e imprevedibili, al di fuori del suo controllo, i cui effetti non si sarebbero potuti evitare anche se fossero stati adottati tutti i provvedimenti del caso.

6

Per il calcolo dei prezzi medi annui dei carburanti per l'aviazione fossili, a basso tenore di emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili si tiene conto delle raccomandazioni dell'Unione europea.

7

13 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

I proventi derivanti dalle sanzioni secondo il presente articolo sono utilizzati per promuovere i carburanti rinnovabili per l'aviazione.

8

Art. 31

Impegno di riduzione

La tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, ai gestori degli impianti che si impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2040 (impegno di riduzione).

1

L'impegno di riduzione può essere sottoscritto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 2

a.

l'impegno riguarda tutti gli impianti in un determinato luogo;

b.

gli impianti sono utilizzati per attività economiche o di diritto pubblico;

c.

il gestore ha stipulato una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 41 o 46 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 201613 sull'energia (LEne), nella quale sono definiti le emissioni di gas serra e i provvedimenti per la riduzione di tali emissioni.

L'impegno di riduzione cessa alla fine del 2040 e contempla valori obiettivo per i periodi 2025­2030 e 2031­2040.

3

I gestori possono associarsi in raggruppamenti per adempiere l'impegno di riduzione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore.

4

Il Consiglio federale può prevedere che si tenga conto dell'utilizzo di gas metano trasportato in condotta ai fini dell'adempimento dell'impegno di riduzione, purché i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 3 siano soddisfatti.

5

Art. 31a

Rapporto e piano di decarbonizzazione

I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione: a.

presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sull'adempimento della convenzione sugli obiettivi;

b.

presentano alla Confederazione, entro tre anni dall'inizio dell'impegno di riduzione, un piano nel quale illustrano le misure con cui intendono ridurre in modo significativo, entro la fine del 2040, le emissioni di gas serra derivanti dall'utilizzo a scopi energetici di combustibili fossili (piano di decarbonizzazione), e aggiornano tale piano ogni tre anni.

Art. 31b

Cessazione anticipata dell'impegno di riduzione

I gestori che sottoscrivono un impegno di riduzione possono richiedere di porre fine anticipatamente al proprio impegno alle date seguenti: 1

13

a.

il 31 dicembre 2030; o

b.

alla fine dell'anno civile in cui non utilizzano più combustibili fossili a scopi energetici per le loro attività ordinarie.

RS 730.0

14 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

L'impegno di riduzione cessa inoltre anticipatamente se il gestore non presenta alcun piano di decarbonizzazione o la convenzione sugli obiettivi non è stata rinnovata.

2

I gestori che pongono fine anticipatamente al proprio impegno di riduzione non possono sottoscriverne uno nuovo.

3

Art. 31c

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina: a.

i requisiti applicabili agli impegni di riduzione e ai piani di decarbonizzazione;

b.

i casi in cui un'attività è considerata attività economica;

c.

le attività di diritto pubblico che abilitano alla sottoscrizione di un impegno di riduzione;

d.

il tipo e l'entità dei valori obiettivo;

e.

i casi in cui i gestori di impianti a basse emissioni di gas serra possono stabilire la portata dell'impegno di riduzione con un modello semplificato;

f.

i casi e la misura in cui possono essere restituiti attestati nazionali o internazionali ai fini del rispetto dell'impegno di riduzione.

Art. 32

Sanzioni

I gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione e non rispettano i propri valori obiettivo versano alla Confederazione nell'anno successivo, per ogni tonnellata di CO2eq generata in eccesso: a.

un importo di 125 franchi; e

b.

restituiscono un attestato nazionale o internazionale.

Art. 32a

Gestori di impianti di cogenerazione

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno sottoscritto un impegno di riduzione, la tassa sul CO2 è restituita del tutto o in parte, su richiesta, se l'impianto: 1

a.

è concepito per produrre principalmente calore;

b.

produce una potenza termica compresa in un determinato intervallo; e

c.

soddisfa i requisiti minimi di carattere energetico, ecologico e di altro tipo.

I gestori ai quali è restituita la tassa sul CO2 presentano periodicamente alla Confederazione un rapporto: 2

a.

sulla quantità dei combustibili fossili impiegata per la produzione di elettricità; e

b.

sui costi sostenuti per i provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica.

Il Consiglio federale può prescrivere la comunicazione di ulteriori informazioni, purché necessarie a valutare la legittimità della restituzione.

3

15 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Definisce i requisiti minimi applicabili agli impianti di cogenerazione e l'intervallo nel quale deve situarsi la potenza termica.

4

Art. 32b

Entità della restituzione

È restituito il 60 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili se il gestore dimostra che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

1

Il rimanente 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti ai quali il proprio impianto fornisce elettricità o calore (misure di efficientamento).

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

le misure di efficientamento che danno diritto alla restituzione;

b.

il termine entro il quale devono essere adottate le misure di efficientamento;

c.

la presentazione del rapporto.

Inserire dopo il titolo del capitolo 6 Art. 33a

Principio

Un terzo dei proventi della tassa sul CO2 è utilizzato per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici, promuovere le energie rinnovabili e le tecnologie per la riduzione dei gas serra (art. 34­35).

1

I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.

2

I mezzi inutilizzati secondo il capoverso 2 possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento delle promozioni secondo gli articoli 34 e 34a, per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici e promuovere le energie rinnovabili.

3

Art. 34

Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Fatti salvi gli articoli 34a e 35, i mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati per il finanziamento di provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei mesi invernali. Al riguardo si tiene conto del bilancio di CO2 dei materiali edili impiegati.

1

La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di promozione di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne14. I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne. Sono fatte salve le seguenti particolarità: 2

a.

14

i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi miranti a incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscalda-

RS 730.0

16 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

menti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a combustibili fossili, e ne garantiscono un'attuazione armonizzata; b.

3

i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili; il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 34a

Promozione delle energie rinnovabili

Dei mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1, la Confederazione può impiegare fino a un massimo di 45 milioni di franchi all'anno per promuovere: 1

a.

progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;

b.

la valorizzazione di risorse idrotermiche utilizzabili indirettamente se dopo la prima perforazione di sondaggio un'utilizzazione secondo la lettera a si rivela impossibile;

c.

la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo;

d.

impianti nuovi e ampliamenti infrastrutturali importanti di impianti esistenti destinati alla produzione di gas rinnovabile, prioritariamente impianti che immettono gas nella rete;

e.

impianti che utilizzano l'energia solare termica per generare calore di processo.

I mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera b possono essere accordati al massimo sino alla fine del 2030, i mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera c al massimo sino alla fine del 2035.

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

3

Art. 35 cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva Dei mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1, al massimo 25 milioni di franchi all'anno sono versati per il finanziamento di fideiussioni al fondo per le tecnologie.

1

Il fondo per le tecnologie di cui al capoverso 1 è amministrato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

2

Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a: 3

17 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Art. 36 cpv. 1, 3 e 4 Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato: 1

a.

i proventi della tassa sul CO2 che non sono restituiti a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all'articolo 32b;

b.

la parte dei proventi della tassa sul CO2 che non è utilizzata per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici e per promuovere l'energia rinnovabile e le tecnologie per la riduzione dei gas serra;

c.

i mezzi eccedenti l'importo di 150 milioni di franchi di cui all'articolo 33a capoverso 2; e

d.

i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 3; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.

La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro per il tramite delle casse di compensazione AVS. Tale quota è distribuita in funzione della massa salariale sulla quale il datore di lavoro versa i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione secondo l'articolo 3 della legge del 25 giugno 198215 sull'assicurazione contro la disoccupazione. Le casse di compensazione AVS sono adeguatamente indennizzate.

3

Ai gestori che hanno sottoscritto un impegno di riduzione non spetta alcuna quota dei proventi della tassa sul CO2.

4

Art. 37a

Provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze e di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

I proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per: 1

a.

provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare promozione di treni notturni; e

b.

provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare provvedimenti di sviluppo e produzione di carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili.

Al massimo sino alla fine del 2030, ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono destinati al massimo 30 milioni di franchi all'anno. La parte residua dei proventi può essere destinata ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b.

2

3

I mezzi non utilizzati possono essere impiegati negli anni successivi.

Con i contributi per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono promosse in particolare offerte con un rapporto costi-benefici vantaggioso sotto il profilo della ri4

15

RS 837.0

18 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

duzione delle emissioni di gas serra. La concessione dei contributi di promozione è subordinata alle condizioni seguenti: a.

l'offerta è proposta per più anni;

b.

l'attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori viene migliorata.

I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b ammontano al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente possono ammontare al 70 per cento. Per le eccezioni sono determinanti l'interesse particolare della Confederazione e il rapporto costi-benefici.

5

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

6

Art. 37b 1

Provvedimenti di prevenzione dei danni e di decarbonizzazione degli impianti soggetti al SSQE

I proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per impianti sono utilizzati per: a.

provvedimenti volti ad evitare danni a persone o a cose di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera; e

b.

provvedimenti agli impianti di cui all'articolo 16 che contribuiscono in misura significativa alla loro decarbonizzazione.

I proventi delle sanzioni secondo l'articolo 28e sono destinati ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

2

3

I mezzi non impiegati possono essere utilizzati negli anni successivi.

I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

4

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione; al riguardo tiene conto della possibile delocalizzazione delle emissioni di gas serra all'estero.

5

Art. 38

Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti, dedotti i costi di esecuzione.

Art. 39 cpv. 3bis e 4bis Può prevedere un sistema per la registrazione e il tracciamento del CO2 catturato alla fonte o rimosso dall'atmosfera.

3bis

L'UFAM può mettere a disposizione basi documentali e standard per determinare l'impatto climatico di imprese e prodotti.

4bis

19 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Art. 40 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. a 1

Il Consiglio federale verifica periodicamente: a.

l'efficacia e l'economicità dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;

Art. 40b

Trattamento e comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche

Nell'ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare e comunicare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione.

1

2

Dette autorità possono conservare tali dati su supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali e di dati di persone giuridiche che possono essere trattati e comunicati e per quanto tempo devono essere conservati.

3

Art. 40c cpv. 4 lett. a e dbis L'UFAM può concedere accesso ai sistemi d'informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti: 4

a.

UFE;

dbis.

Ufficio federale di topografia;

Art. 40d

Verifica dei rischi finanziari legati al clima

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica periodicamente i rischi finanziari legati al clima per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 3 lettera a della legge del 22 giugno 200716 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi legati al clima per la stabilità del sistema finanziario.

2

La FINMA e la BNS pubblicano ciascuna un rapporto periodico sui risultati e su eventuali provvedimenti.

3

Art. 41

Formazione, formazione continua e informazione

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua sul tema della protezione del clima nell'ambito dell'attività professionale, nonché le piattaforme e le altre attività di informazione riguardanti la protezione del clima con un importo massimo di 5 milioni di franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

1

16

RS 956.1

20 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Le autorità competenti informano il pubblico e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sulla protezione del clima.

2

Inserire prima del titolo del capitolo 8 Art. 41a

Promozione di tecnologie di propulsione elettrica

Nell'ambito del trasporto di viaggiatori concessionario, la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per l'acquisto di veicoli a propulsione elettrica e la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica, per un importo massimo di 47 milioni di franchi all'anno.

1

2

I contributi coprono i costi nella misura seguente: a.

per i veicoli stradali impiegati nel traffico regionale ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, il 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;

b.

per i veicoli stradali impiegati nel traffico locale e nel restante traffico concessionario, il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;

c.

nella navigazione concessionaria, il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di promozione.

L'Ufficio federale dei trasporti definisce ogni anno, mediante forfait, i costi d'investimento supplementari per ogni tipo di veicolo. Per i battelli, tali costi sono calcolati separatamente per ogni imbarcazione.

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi.

4

Art. 44a 1

2

Altre infrazioni

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chi intenzionalmente: a.

fornisce indicazioni false o incomplete per ottenere il rilascio di attestati;

b.

viola l'obbligo di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 16 capoverso 1 o 16a capoverso 1;

c.

rilascia dichiarazioni false o incomplete nei rapporti di cui agli articoli 20 e 28d oppure omette di presentare un rapporto.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 45 cpv. 2 2

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è: a.

l'UDSC, per le infrazioni di cui agli articoli 42 e 43;

b.

l'UFE, per le infrazioni di cui all'articolo 44;

21 / 32

Legge sul CO2

c.

FF 2024 686

l'UFAM, per le infrazioni di cui all'articolo 44a.

Art. 48c

Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2022­2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025­2030.

1

I diritti di emissione che nel periodo 2021­2024 sono stati riservati per essere messi a disposizione di futuri gestori di aeromobili o di gestori di aeromobili in forte crescita sono cancellati.

2

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2022­2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025­2030. Sono fatte salve le limitazioni risultanti da accordi internazionali.

3

Gli attestati non utilizzati nel periodo 2022­2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025­2030.

4

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: 2

17

a.

tutte le disposizioni, eccettuato il numero 2 dell'allegato (legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali), il 1° gennaio 2025;

b.

il numero 2 dell'allegato (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), fatte salve le lettere c e d, il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2030; dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono;

c.

l'articolo 12e del numero 2 dell'allegato (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2037; dopo tale data tutte le modifiche in esso contenute decadono;

d.

l'articolo 18 capoversi 1bis e 1ter del numero 2 dell'allegato (legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali), il 1° gennaio 2026.

RS 641.61

22 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporne l'entrata in vigore retroattiva.

3

Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024

Consiglio nazionale, 15 marzo 2024

La presidente: Eva Herzog La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Eric Nussbaumer Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 26 marzo 2024 Termine di referendum: 4 luglio 2024

23 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 198618 contro la concorrenza sleale Art. 3 cpv. 1 lett. x 1

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: x.

fornisce indicazioni su sé stesso, le sue merci, le sue opere o le sue prestazioni riguardanti l'impatto climatico che non possono essere comprovate da basi oggettive e verificabili.

2. Legge federale del 21 giugno 199619 sull'imposizione degli oli minerali Sostituzione di un'espressione Nell'allegato 1, voce di tariffa 2711.1910, «agenti energetici» è sostituito con «vettori energetici».

Art. 2 cpv. 3 lett. d 3

Nel senso della presente legge si considera: d.

«carburante rinnovabile»: il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili.

Art. 2a

Designazione dei carburanti rinnovabili

Il Consiglio federale designa i carburanti rinnovabili secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera d.

Art. 12a

Agevolazione fiscale per il gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile

L'imposta sul gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.

1

18 19

RS 241 RS 641.61

24 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a.

2

Art. 12b

Agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

Su richiesta, per i carburanti rinnovabili è accordata un'agevolazione fiscale se sono soddisfatte le seguenti esigenze: 1

a.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;

b.

dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i carburanti rinnovabili non inquinano l'ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;

c.

la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità;

d.

le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente;

e.

i carburanti rinnovabili sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a­d sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti rinnovabili prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

2

Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione di carburanti rinnovabili non debba avvenire a scapito della sicurezza alimentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

3

Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale; a questo riguardo tiene conto della competitività dei carburanti rinnovabili rispetto ai carburanti di origine fossile.

4

Art. 12c

Prova e tracciabilità dei carburanti rinnovabili

Chiunque intenda ottenere un'agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3.

1

2

La prova consiste in: a.

indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei carburanti rinnovabili attraverso tutte le fasi della produzione; e

b.

documenti a sostegno di tali indicazioni.

L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

3

Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l'onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

4

25 / 32

Legge sul CO2

Art. 12d

FF 2024 686

Domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

La domanda di agevolazione fiscale per i carburanti rinnovabili deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

1

L'autorità fiscale decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

2

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 12e

Neutralità dei proventi

Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate, al più tardi il 31 dicembre 2037, mediante una maggiore imposizione della benzina e dell'olio Diesel.

1

Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina e l'olio Diesel contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

2

Titolo prima dell'articolo 17

Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta Art. 18 cpv. 1bis, 1ter, 1quater, 2 e 3bis Dal 1° gennaio 2026 la restituzione dell'imposta decade per i veicoli impiegati nel traffico locale dalle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.

1bis

Al di fuori del traffico locale, l'imposta può essere restituita dal 1° gennaio 2030 soltanto alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione che dimostrano l'impossibilità, per ragioni topografiche, di impiegare sulle linee interessate autobus con un sistema di propulsione a energie rinnovabili e a impatto zero sul CO2.

1ter

1quater

Ex cpv. 1ter

Il supplemento fiscale sugli oli minerali è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione di pietra da taglio naturale, il trasporto di viaggiatori da parte di imprese di navigazione concessionarie della Confederazione o la pesca professionale.

2

3bis

Abrogato

Art. 20a

Miscele di carburanti

All'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti rinnovabili e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente: 1

a.

la quota di carburanti rinnovabili che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3;

b.

la quota di carburanti rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3; e

26 / 32

Legge sul CO2

c.

FF 2024 686

la quota di altri carburanti.

Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano un'esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità.

2

L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti.

Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

3

4

Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Allegato 1a L'allegato 1a è sostituito dalla versione qui annessa.

3. Legge federale del 21 dicembre 194820 sulla navigazione aerea Art. 3a cpv. 1 lett. e Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti: 1

e.

la lotta contro gli effetti dannosi o molesti del traffico aereo sull'ambiente e la loro riduzione.

Art. 103b 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione V. Istruzione e formazione continua, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie nell'amcontinua, ricerca e sviluppo bito dei vari settori dell'aviazione.

La Confederazione può promuovere in particolare provvedimenti finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra generate dal traffico aereo, segnatamente lo sviluppo e la fabbricazione di carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili.

2

Possono essere promossi in particolare provvedimenti e progetti in Svizzera e all'estero che: 3

20

a.

consentono a lungo termine la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra generate dal traffico aereo;

b.

presentano a lungo termine un rapporto costi-benefici vantaggioso;

c.

sono potenzialmente applicabili su larga scala e hanno un'elevata probabilità di successo;

d.

creano valore aggiunto in Svizzera;

RS 748.0

27 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

e.

si avvalgono di partner lungo l'intera filiera produttiva; o

f.

concorrono al mantenimento e all'ampliamento delle conoscenze.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di concessione e il calcolo degli aiuti finanziari.

4

4. Legge del 7 ottobre 198321 sulla protezione dell'ambiente Art. 7 cpv. 9 e 10 Per carburanti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

9

Per combustibili rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

10

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di materie prime e prodotti Sezione 1: Esigenze per combustibili e carburanti Art. 35d I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche.

1

I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze ecologiche.

2

Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

3

Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l'immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali.

4

Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a: 5

21

a.

l'etanolo destinato alla combustione;

b.

i combustibili e carburanti rinnovabili messi in commercio solo in piccole quantità.

RS 814.01

28 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato.

6

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

1

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. s e t nonché cpv. 3 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

s.

mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35d capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete;

t.

viola il divieto di cui all'articolo 35d capoverso 2.

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) persegue e giudica i delitti di cui al capoverso 1 lettere s e t.

3

Art. 61a

Elusione della tassa d'incentivazione

È punito con una multa fino al quintuplo del valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l'articolo 35a, segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o un rimborso della stessa.

1

2

Il tentativo è punibile.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino al triplo del valore del profitto fiscale indebito.

3

Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell'ambito del procedimento amministrativo.

4

5

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

29 / 32

Legge sul CO2

Art. 61b 1

FF 2024 686

Messa in pericolo della tassa d'incentivazione

È punito con la multa fino a 30 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti ai fini della riscossione della tassa di cui all'articolo 35a capoverso 1;

b.

in una domanda di rimborso della tassa secondo l'articolo 35c capoverso 3 tace fatti rilevanti o presenta giustificativi falsi su tali fatti;

c.

in qualità di persona tenuta a informare, fornisce indicazioni false (art. 46);

d.

omette di compilare, conservare o presentare correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti o non adempie il proprio obbligo di informare (art. 46);

e.

intralcia, impedisce o rende impossibile il regolare svolgimento di un controllo (art. 46 cpv. 1); o

f.

contravviene a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.

2

Il tentativo è punibile.

3

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

4

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'UDSC.

Art. 62 cpv. 2 Alle infrazioni secondo gli articoli 61a e 61b si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo.

2

5. Legge federale del 6 ottobre 199522 sul mercato interno Art. 2 cpv. 7, secondo periodo 7

... Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

22

RS 943.02

30 / 32

Legge sul CO2

FF 2024 686

Allegato concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali (cifra II/All. n. 2) Allegato 1a (art. 12a cpv. 2)

Tariffa d'imposta per il gas naturale, il gas liquido e il gas rinnovabile utilizzati come carburante Voce di tariffa[1] Designazione della merce

Imposizione Agevolafiscale [2] zione fiscale (art. 12) (art. 12a) Fr.

Fr.

Imposizione fiscale (art. 12a) Fr.

Imposta sugli oli minerali Fr.

Supplemento fiscale sugli oli minerali Fr.

per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg

2711.

1110

Gas naturale e altri idrocarburi gassosi: ­ liquefatti: ­ ­ gas naturale, non miscelato: ­ ­ ­ destinato a essere 809.20 utilizzato come carburante per 1000 l a 15 °C

1210

1310

1410

1910

­ ­ propano, non miscelato: ­ ­ ­ destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante ­ ­ butani, non miscelati: ­ ­ ­ destinati a essere 509.10 utilizzati come carburante ­ ­ etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: ­ ­ ­ destinati a essere 509.10 utilizzati come carburante ­ ­ altri, non miscelati: ­ ­ ­ destinati a essere utilizzati come carburante

587.00

222.20

112.50

109.70

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

294.10

215.00

88.30

126.70

31 / 32

Legge sul CO2

Voce di tariffa[1] Designazione della merce

FF 2024 686

Imposizione Agevolafiscale [2] zione fiscale (art. 12) (art. 12a) Fr.

Fr.

Imposizione fiscale (art. 12a) Fr.

Imposta sugli oli minerali Fr.

Supplemento fiscale sugli oli minerali Fr.

per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg

­ ­ ­ ­ a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili ­ ­ ­ ­ altri

809.20

587.00

222.20

112.50

109.70

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l a 15 °C

per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg

2110

2910

­ allo stato gassoso: ­ ­ gas naturale: ­ ­ ­ destinato a essere 809.20 utilizzato come carburante ­ ­ altri: ­ ­ ­ destinati a essere 809.20 utilizzati come carburante

587.00

222.20

112.50

109.70

587.00

222.20

112.50

109.70

[1] RS 632.10 allegato; giusta l'art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU.

Il testo può essere consultato all'indirizzo www.bazg.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo www.tares.ch.

[2] Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.

32 / 32