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Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera
Disegno
(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I La legge del 18 dicembre 19922 sulla Biblioteca nazionale è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere le informazioni cartacee e stampate o salvate su altri supporti, incluse le informazioni disponibili in formato elettronico, che hanno un legame con la Svizzera.
1
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c nonché 3 1
La Biblioteca nazionale colleziona le informazioni che: a.
sono pubblicate in Svizzera;
c.
sono create, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.
Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale può collezionare le informazioni disponibili in formato elettronico liberamente accessibili. I titolari dei diritti non possono far valere alcun diritto a un compenso.
3
Art. 3a
Diritto di ottenimento
La Biblioteca nazionale può ottenere le informazioni disponibili in formato elettronico non liberamente accessibili che sono pubblicate e hanno un legame con la Svizzera conformemente all'articolo 3 capoverso 1. I titolari dei diritti non possono far valere alcun diritto a un compenso.
1
1 2
FF 2024 753 RS 432.21
2024-0605
FF 2024 756
Legge sulla Biblioteca nazionale
FF 2024 756
La Biblioteca nazionale decide se le informazioni ottenute sono conformi al proprio incarico di collezione e se vanno inserite nella propria collezione.
2
Se l'onere necessario per la fornitura delle informazioni è elevato, la Biblioteca nazionale può partecipare ai costi derivanti o, eccezionalmente, rinunciare a inserirle nella collezione.
3
Art. 4 cpv. 2 2
Può escludere dall'incarico di collezione le informazioni che: a.
sono collezionate e rese accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
b.
Concerne solo il testo francese
c.
si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinate ad usi privati.
Art. 5 cpv. 2 e 3 Può mettere a disposizione dell'utenza per consultazione le informazioni disponibili in formato elettronico. I titolari dei diritti non possono far valere alcun diritto a un compenso.
2
Garantisce che non sia pregiudicata la commercializzazione delle opere protette dal diritto d'autore e che vengano rispettati gli interessi legittimi dei titolari dei diritti; a tale scopo limita l'accesso alle informazioni disponibili in formato elettronico non liberamente accessibili e fissa un termine di protezione.
3
Art. 10 cpv. 4 La Biblioteca nazionale può affidare determinati compiti, segnatamente quelli volti a collezionare, rendere accessibili e far conoscere informazioni disponibili in formato elettronico, anche a istituzioni partner.
4
Art. 10a
Trattamento di dati provenienti dalle collezioni della Biblioteca nazionale
Se necessario per adempiere il proprio compito di cui all'articolo 2, la Biblioteca nazionale può trattare, comunicare e rendere accessibili al pubblico i dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione, presenti nelle sue collezioni.
Art. 12 cpv. 2 Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che le informazioni acquistate o prodotte con l'aiuto della Confederazione siano rese accessibili al pubblico.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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