FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

ad 19.409 Iniziativa parlamentare Diritto di ricorso delle associazioni.

Evitare una sfida tra Davide e Golia Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 2024 Parere del Consiglio federale del 27 marzo 2024

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 22 gennaio 20241 concernente l'iniziativa parlamentare 19.409 «Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 marzo 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

1

FF 2024 408

2024-0875

FF 2024 788

FF 2024 788

Parere 1

Situazione iniziale

L'iniziativa parlamentare 19.409 «Diritto di ricorso delle associazioni. Evitare una sfida tra Davide e Golia» del consigliere nazionale Philipp Bregy è stata depositata il 14 marzo 2019. Il suo obiettivo è limitare il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente secondo l'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) qualora si tratti di progetti di minore importanza all'interno della zona edificabile.

Il 28 marzo 2023 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha approvato il progetto elaborato dai suoi membri, ponendolo in consultazione tra l'11 aprile e l'11 luglio 2023. In totale, sono pervenuti 68 pareri, di cui 35 favorevoli e 33 contrari. Il progetto è stato approvato da 14 Cantoni, mentre 10 lo hanno respinto. UDC, PLR e Alleanza del Centro hanno approvato il progetto, mentre PSS e I Verdi sono contrari. Cinque delle sette associazioni mantello hanno approvato il progetto e le organizzazioni di protezione dell'ambiente e dei monumenti storici lo hanno respinto.

Alla luce dei risultati della consultazione, la CAPTE-N ha deciso di mantenere il progetto invariato. Il 1° febbraio 2024 ha quindi sottoposto per parere al Consiglio federale il suo rapporto del 22 gennaio 2024.

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare di limitare in maniera moderata il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente secondo l'articolo 12 LPN qualora si tratti di edifici abitativi che non superano una determinata dimensione e che sono progettati all'interno di zone edificabili. In questo modo, viene soddisfatta la richiesta dell'iniziativa, secondo cui i progetti edilizi di minore importanza non devono più essere soggetti ai ricorsi delle organizzazioni di protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale osserva che anche una maggioranza di 14 Cantoni è favorevole al progetto, a fronte di 10 Cantoni contrari. Di conseguenza, respinge la proposta di minoranza di non entrare in materia.

Il Consiglio federale ritiene ragionevole la disposizione proposta dalla maggioranza della CAPTE-N all'articolo 12 capoverso 1bis LPN, secondo la quale il diritto di ricorso delle organizzazioni non deve essere riconosciuto nel caso di edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2. Al contempo, respinge la proposta di minoranza di fissare tale limite a 250 m2, ritenendolo troppo basso.

Secondo la proposta della CAPTE-N, le associazioni restano legittimate a ricorrere in caso di progetti che hanno un impatto su insediamenti importanti, luoghi storici e monumenti culturali (art. 12 cpv. 1bis lett. a LPN). La Commissione precisa che, in tale 2

2/4

RS 451

FF 2024 788

contesto, ci si riferisce a insediamenti importanti tanto a livello nazionale quanto a livello cantonale e comunale. Il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente continua a essere ammesso anche per i luoghi storici e i monumenti culturali. In tale contesto, la Commissione rileva che spetta al Consiglio federale specificare i singoli oggetti a livello di ordinanza, in analogia con l'articolo 32b dell'ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio (OPT). Il Consiglio federale ritiene ragionevole procedere in tal senso.

Allo stesso modo, il Consiglio federale reputa appropriate le eccezioni proposte dalla CAPTE-N all'articolo 12 capoverso 1bis lettera b LPN, secondo cui il diritto di ricorso non deve essere limitato qualora si tratti di progetti in aree sensibili come biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale o spazi riservati alle acque all'interno di zone edificabili.

Il Consiglio federale respinge invece la proposta di minoranza (art. 12 cpv. 1bis lett. c LPN) di riconoscere il diritto di ricorso senza eccezioni anche nel caso di progetti situati all'interno di zone edificabili che sembrano idonee per un dezonamento. Ritiene tale norma troppo vaga. A suo avviso, si può rinunciare altresì alla proposta di minoranza (art. 12 cpv 1bis lett. d LPN) di mantenere il diritto di ricorso senza eccezioni anche per i progetti assoggettati alla legge del 20 marzo 20154 sulle abitazioni secondarie (LASec). Secondo l'articolo 12 capoverso 1bis lettere a e b LPN, le organizzazioni restano legittimate a ricorrere anche contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2 all'interno di zone edificabili, se tali edifici sono situati all'interno di insediamenti importanti, concernono luoghi storici o monumenti culturali, oppure se sono situati in aree sensibili. Al di fuori di queste aree particolarmente degne di protezione, le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere soltanto nel caso di edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m2. Pertanto, con riferimento alla LASec, il diritto di ricorso è negato unicamente nel caso di edifici abitativi di importanza minore che non sono situati in aree particolarmente degne di protezione. Secondo il Consiglio federale, questa restrizione non impedisce l'attuazione della LASec.

3

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di entrare in materia e di approvare il progetto proposto dalla maggioranza della CAPTE-N.

3 4

RS 700.1 RS 702

3/4

FF 2024 788

4/4