FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione Rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali sullo stato di attuazione delle loro raccomandazioni da parte dei tribunali della Confederazione del 23 febbraio 2024

2024-0666

FF 2024 766

FF 2024 766

L'essenziale in breve Le procedure interne ai tribunali in base alle quali vengono designati i giudici che sono chiamati a pronunciarsi su uno specifico caso rivestono un'importanza fondamentale in ambito di Stato di diritto. Nel rapporto del giugno 2021 le Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (CdG) hanno così analizzato la composizione dei collegi giudicanti e hanno formulato 11 raccomandazioni a destinazione dei tribunali della Confederazione. In esse si chiede, tra l'altro, maggiore trasparenza delle procedure oppure anche un'ulteriore oggettivazione della composizione dei collegi giudicanti attraverso l'impiego di sistemi informatici.

Nel presente rapporto, redatto sulla base dei pareri espressi dai tribunali e di ulteriori informazioni ricevute, le CdG stilano un bilancio sullo stato di attuazione delle raccomandazioni. Una panoramica al riguardo figura nella tabella al capitolo 3. Le CdG sono giunte alla conclusione che, con le modifiche apportate ai propri regolamenti e in parte anche con altre misure, i tribunali della Confederazione hanno compiuto progressi importanti per quanto riguarda la trasparenza e l'oggettivazione della composizione dei collegi giudicanti. Le CdG accolgono con favore i regolamenti più dettagliati e i miglioramenti dei rapporti di gestione attualmente in fase di attuazione.

Inoltre, considerano espressamente positivo che il Tribunale federale (TF) abbia attuato la costituzione scaglionata del collegio giudicante e che anche il Tribunale amministrativo federale (TAF) abbia in programma di metterla in atto.

Tuttavia, non tutti i tribunali hanno attuato l'insieme delle raccomandazioni. Nello specifico, le CdG non riescono a comprendere perché il Tribunale penale federale (TPF) non intenda disciplinare nel regolamento il momento in cui il collegio giudicante viene composto. Attendono inoltre dal TF e dal TPF che introducano nei propri regolamenti una disposizione che illustri la loro prassi per la comunicazione della composizione dei collegi giudicanti. Le CdG non riescono poi a comprendere perché il TF non intenda utilizzare un programma informatico per l'assegnazione dei giudici dell'istruzione. Chiedono altresì al TPF di motivare in maniera comprensibile perché non intende sviluppare alcun programma informatico. Inoltre,
il TF, il TPF e il Tribunale federale dei brevetti (TFB) respingono una ponderazione o una priorizzazione esplicita dei criteri adottati per la composizione dei collegi giudicanti. Le CdG si aspettano che questi tre tribunali spieghino o motivino questo aspetto in modo preciso. Le CdG ritengono pertanto che in alcuni punti sussistano ancora possibili miglioramenti o che siano necessarie ulteriori informazioni.

2 / 22

FF 2024 766

Rapporto 1

Situazione iniziale

Le procedure interne ai tribunali in base alle quali vengono ripartite le cause tra i singoli giudici rivestono un'importanza fondamentale per lo Stato di diritto e per il legame almeno parziale che esiste con i diritti fondamentali. A questo proposito la difficoltà consiste nel trovare il miglior equilibrio possibile tra, da un lato, oggettività e trasparenza sotto forma di regolamenti il più possibile precisi e, dall'altro, flessibilità ed efficienza per lasciare ai tribunali il margine d'azione di cui necessitano. L'utilizzo di un software per l'attribuzione delle cause (attualmente in uso presso il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale) consente una maggiore oggettivazione, ma comporta anche una serie di difficoltà.

Sulla base della valutazione1 del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) del 22 giugno 2021, le Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (CdG) hanno adottato e pubblicato il rapporto sulla «Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione»2, nel quale hanno formulato in totale 11 raccomandazioni a destinazione dei tribunali della Confederazione, ossia il Tribunale federale (TF), il Tribunale amministrativo federale (TAF), il Tribunale penale federale (TPF) e il Tribunale federale dei brevetti (TFB), invitandoli a esprimere il proprio parere. La Commissione amministrativa del TF (CA-TF) ha ottemperato alla richiesta con parere del 21 dicembre 2021, coinvolgendo i tribunali di prima istanza.

Successivamente, sono intercorsi ulteriori scambi tra le sottocommissioni Tribunali/MPC, competenti in materia, e i singoli tribunali, sia per scritto sia nell'ambito di audizioni.

Nel frattempo i tribunali della Confederazione hanno apportato modifiche ai propri regolamenti e, in alcuni casi, hanno adottato anche ulteriori misure. Il presente rapporto vuole fornire una sintesi dello stato di attuazione delle raccomandazioni. In esso le CdG esprimono una valutazione su ciascuna raccomandazione (cap. 2). Il terzo capitolo contiene una tabella riassuntiva delle valutazioni e delle conclusioni delle CdG.

Le CdG hanno esaminato il presente rapporto nelle sedute del 16 e del 23 febbraio 2024 e hanno deciso di pubblicarlo.

1

2

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione. Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione all'attenzione delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 5 novembre 2020 (FF 2021 2436).

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione. Rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale del 22 giugno 2021 (FF 2021 2437).

3 / 22

FF 2024 766

2

Attuazione delle raccomandazioni

2.1

Osservazioni generali e panoramica

Il termine ripartizione delle cause si riferisce da un lato all'assegnazione delle cause a una determinata corte di un tribunale e, dall'altro, alla composizione del collegio giudicante, ossia l'organo composto dai giudici che saranno chiamati a pronunciarsi sul caso specifico. La composizione del collegio giudicante è conclusa se si è tenuto conto di tutti i criteri previsti, tra cui per esempio la lingua o eventuali specializzazioni. In caso di successive modifiche della composizione, per esempio per l'assenza di membri del collegio giudicante, si parla di modifica del collegio giudicante.

Le CdG si sono occupate dei processi di composizione e modifica dei collegi giudicanti che si svolgono all'interno dei tribunali3. Pur non avendo mai avuto indizi tali da far supporre che i criteri considerati dai tribunali per la composizione dei collegi giudicanti non siano conformi alla legge e alla Costituzione, le CdG ritengono che vi siano ancora possibili miglioramenti.

Ciascuno dei capitoli che seguono comprende una raccomandazione formulata dalle CdG nel rapporto del 22 giugno 2021 e una panoramica generale, cui fanno seguito il parere espresso dal tribunale interpellato e la valutazione da parte delle CdG. Nel presente rapporto si rinuncia a illustrare in modo esteso gli elementi materiali, essendo le raccomandazioni debitamente motivate nel rapporto delle CdG del 22 giugno 2021.

Laddove le raccomandazioni sono attuate, il paragrafo corrispondente sarà sintetico.

2.2

Raccomandazione 1 ­ Completezza dei criteri oggettivi di ripartizione

Raccomandazione 1 1. I tribunali della Confederazione verificano la completezza dei propri regolamenti per quanto concerne i criteri oggettivi che occorre considerare nella pratica quando si tratta di comporre i collegi giudicanti.

2. Se necessario, adeguano le disposizioni regolamentari generali e astratte alla pratica attuale per fare in modo che rispecchino la realtà e creino trasparenza sui criteri applicati.

Con questa raccomandazione formulata in modo generico le CdG hanno invitato i tribunali a verificare la completezza dei propri regolamenti e, se necessario, a modificarli. Le CdG hanno formulato questa raccomandazione allo scopo di migliorare al massimo la trasparenza, sia in generale per l'opinione pubblica sia in particolare per i cittadini che si rivolgono alla giustizia. Dalle constatazioni riportate più avanti emerge 3

La costituzione di corti, camere o settori giuridici dei tribunali non costituiva parte del mandato di valutazione al CPA e quindi non è stata oggetto del rapporto delle CdG del 22 giugno 2021. Inoltre, l'analisi non ha mai riguardato singoli casi di composizione di collegi giudicanti.

4 / 22

FF 2024 766

che le CdG ritengono la raccomandazione prevalentemente adempiuta per il TF, adempiuta per il TAF e il TFB e parzialmente adempiuta per il TPF.

Parere del TF Nel suo parere del 21 dicembre 2021, la CA-TF ha comunicato di aver esaminato la raccomandazione. A suo avviso le regole sancite in quel momento nella legge e nel regolamento erano adeguate e offrivano sufficiente trasparenza. Ha fatto riferimento a integrazioni al regolamento già in vigore4, di cui non si era ancora potuto tenere conto nel rapporto delle CdG del 22 giugno 2021. In esse vengono precisate questioni relative alle competenze e alla delega dei compiti nell'ambito della composizione del collegio giudicante, segnatamente il trasferimento della presidenza per determinate materie dalla presidenza di corte a un altro membro del collegio giudicante. In seguito a ulteriori domande presentate dalle sottocommissioni Tribunali/MPC, nella lettera del 2 agosto 2022 la CA-TF ha annunciato l'intenzione di avviare un'ulteriore modifica del regolamento, senza però specificarne concretamente l'oggetto.

Valutazione delle CdG Le CdG ritengono che la prima modifica del regolamento sopra menzionata continui a non rispecchiare a sufficienza la realtà della composizione dei collegi giudicanti.

Accolgono con favore il nuovo esame della raccomandazione svolto dal TF successivamente alla lettera delle sottocommissioni Tribunali/MPC, nella quale è stata sottolineata l'importanza della trasparenza. Con la nuova modifica5, il regolamento risulta più particolareggiato in riferimento alla composizione del collegio giudicante. Le CdG ritengono pertanto la raccomandazione prevalentemente adempiuta. Deplorano solamente che i motivi di ricusazione, considerati un criterio importante, continuino a non essere menzionati esplicitamente nel regolamento. Le CdG si attengono a questa valutazione e raccomandazione, sebbene i motivi di ricusazione siano già disciplinati in dettaglio nella legge (art. 34 LTF).

Le CdG invitano pertanto la CA-TF a indicare i motivi di ricusazione come criterio importante ai fini della trasparenza almeno attraverso un rimando al corrispondente articolo di legge.

Parere del TAF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TAF ha riconosciuto un certa necessità d'intervento e segnalato l'intenzione di integrare i criteri oggettivi contenuti nel regolamento sulla base della prassi attuale.

4 5

Modifica del 6.5.2021 del regolamento del Tribunale federale (RTF; RS 173.110.131).

Entrata in vigore 1.7.2021 (RU 2021 327).

Modifica del 13.6.2022 del regolamento del Tribunale federale (RTF; RS 173.110.131).

Entrata in vigore 1.1.2023 (RU 2023 65).

5 / 22

FF 2024 766

Valutazione delle CdG Modificando il proprio regolamento6 il TAF ha attuato l'obiettivo della massima precisazione possibile riservando alle corti il margine d'azione necessario; per questo motivo le CdG considerano la raccomandazione adempiuta.

Parere del TPF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TPF ha comunicato che ritiene che i propri criteri di ripartizione oggettivi siano descritti con sufficiente precisione, compreso il criterio del genere, tuttora non definito nel regolamento in quanto già disciplinato nella legge7.

Durante l'audizione del 6 novembre 2023 dinanzi alle sottocommissioni Tribunali/MPC, in risposta a una loro richiesta, il TPF ha fatto sapere che esaminerà eventualmente l'inserimento di un rimando all'articolo di legge corrispondente.

Valutazione delle CdG Le CdG fanno notare che nella sua valutazione il CPA ha constatato8 che il TPF tiene spesso conto del genere come criterio, sebbene esso non figuri nel regolamento. Le CdG accolgono favorevolmente la disponibilità del TPF a esaminare l'inserimento di un rimando nel regolamento e attendono di essere informate tempestivamente in merito all'esito di questo esame. Le CdG prendono atto che il TPF continua a non essere disposto a sancire per scritto nel regolamento la prassi relativa al criterio del genere nei casi che non rientrano nell'articolo 153 capoverso 1 o nell'articolo 335 capoverso 4 CPP. In questo momento le CdG considerano la raccomandazione parzialmente adempiuta.

Parere del TFB Nel parere del 21 dicembre 2021 il TFB ha comunicato che completerà nel regolamento i criteri previsti per la composizione dei collegi giudicanti.

Valutazione delle CdG Il TFB ha modificato il proprio regolamento9 in maniera tale per cui, in relazione alla composizione del collegio giudicante, presenta un maggior grado di dettaglio e quindi crea più trasparenza. Per le CdG la raccomandazione corrispondente è pertanto adempiuta. Le Commissioni contestano solamente una poca chiarezza a livello terminologico (v. raccomandazione 4).

6 7 8 9

Modifica del 13.12.2022 del regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF; RS 173.320.1). Entrata in vigore 1.6.2023 (RU 2023 238).

Segnatamente art. 153 cpv. 1 o art. 335 cpv. 4 CPP (RS 312.0).

Rapporto di valutazione del CPA, pag. 20.

Modifica del 30.5.2023 del regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB; RS 173.413.1). Entrata in vigore 1.7.2023 (RU 2023 299). Con questa modifica è stato inserito il criterio della lingua, è stata menzionata la modifica del collegio giudicante e sono state modificate le competenze.

6 / 22

FF 2024 766

2.3

Raccomandazione 2 ­ Disciplinamento del momento in cui viene composto il collegio giudicante

Raccomandazione 2 Il TF e il TPF disciplinano nei rispettivi regolamenti il momento in cui compongono o completano il collegio giudicante.

Fissare il momento in cui viene composto il collegio giudicante serve a garantire uniformità e trasparenza. Questa raccomandazione, che corrisponde anche agli standard delle organizzazioni internazionali10, era rivolta solo al TF, che ora la adempie, e al TPF, che continua a non adempierla. In relazione a questa raccomandazione le CdG esprimono tuttavia riserve sul regolamento riveduto del TAF, poiché in esso non è più stabilito il momento in cui il collegio giudicante viene composto.

Parere del TF Nel suo parere del 21 dicembre 2021 la CA-TF si è dichiarata disposta a inserire nel regolamento il momento in cui il collegio giudicante viene composto e, con lettera del 2 agosto 2022, ha informato le CdG delle modifiche apportate (art. 40 cpv. 3 e 4 RTF)11.

Valutazione delle CdG Le CdG ritengono che, con le modifiche sopra indicate, la raccomandazione sia adempiuta. Inoltre, accolgono positivamente l'applicazione dal parte del TF della procedura di costituzione scaglionata del collegio giudicante e il suo inserimento nel regolamento12.

Parere del TPF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TPF ha comunicato che la designazione dell'intero collegio giudicante all'inizio della procedura ha finora dato risultati positivi. Non intende inserire questo aspetto nel regolamento perché teme inutili complicazioni procedurali. Nella lettera del 3 agosto 2022 all'indirizzo delle CdG, la Commissione amministrativa del Tribunale penale federale (CA-TPF) ha confermato questa impostazione.

Valutazione delle CdG Le CdG non comprendono i timori del TPF, dal momento che la richiesta integrazione al regolamento sarebbe finalizzata esclusivamente a rendere trasparente la prassi attuale. Di conseguenza la raccomandazione risulta non adempiuta.

10 11 12

Rapporto di valutazione del CPA, n. 3.2.

Modifica del 13.6.2022 del regolamento del Tribunale federale (RTF; RS 173.110.131).

Entrata in vigore 1.1.2023 (RU 2023 65).

Nel caso della costituzione scaglionata del collegio giudicante viene in una prima fase designato solo il giudice dell'istruzione. Una volta che quest'ultimo ha redatto il progetto di sentenza, il collegio giudicante viene completato. Si evita in tal modo che il progetto di sentenza venga preparato tenendo conto degli altri membri del collegio giudicante.

7 / 22

FF 2024 766

Informazione del TAF Durante l'audizione del 21 giugno 2023 dinanzi alle sottocommissioni Tribunali/MPC la CA-TAF ha comunicato che comincerà a introdurre la costituzione scaglionata del collegio giudicante con l'introduzione della nuova soluzione informatica a fine 2025 / inizio 2026, in quanto con il software attualmente utilizzato per l'attribuzione delle cause ciò non è possibile.

Il TAF ha pertanto definito la costituzione scaglionata del collegio giudicante come requisito per il nuovo sistema. Per questi motivi ha rinunciato a disciplinare in maniera esplicita nel regolamento il momento in cui viene composto il collegio giudicante.

Valutazione delle CdG Le CdG sottolineano espressamente che accolgono con favore l'intenzione di introdurre la costituzione scaglionata del collegio giudicante. Ritengono inoltre comprensibile e opportuno che il TAF non investa più nella soluzione informatica giunta a fine ciclo. Dal momento che il RTAF riveduto non contiene più formulazioni concernenti il momento in cui viene composto il collegio giudicante, anche il TAF è destinatario della raccomandazione, che quindi non è al momento adempiuta. Le CdG auspicano che, con l'introduzione della nuova soluzione informatica, il momento in cui il collegio giudicante viene composto torni a essere esplicitamente inserito nel regolamento.

Fino ad allora le CdG invitano il TAF a definire questo aspetto almeno in direttive interne. Lo stesso sostiene anche una perizia esterna relativa al RTAF riveduto13 commissionata dal TAF. Nell'ambito del controllo successivo le CdG porranno nuovamente l'attenzione su questo aspetto.

2.4

Raccomandazione 3 ­ Comunicazione della composizione del collegio giudicante

Raccomandazione 3 I tribunali della Confederazione comunicano attivamente alle parti implicate nella procedura la composizione del collegio giudicante e integrano i propri regolamenti, laddove necessario, con un disciplinamento pertinente.

Per le CdG è fondamentale che le parti implicate nella procedura siano informate in merito alla composizione del collegio giudicante entro un termine ragionevole, perché solo così potranno all'occorrenza presentare domande di ricusazione contro singoli giudici. Le CdG ritengono che il sistema di inoltro delle domande di ricusazione, che devono essere presentate in via cautelare contro i potenziali giudici, non sia generalmente adeguato. Dalle constatazioni di seguito esposte emerge che le CdG considerano la raccomandazione non adempiuta dal TF e dalla Corte dei reclami penali del

13

Thurnherr, Daniela (2023): Spruchkörperbildung durch das Bundesverwaltungsgericht.

Überprüfung von Rechtsgrundlagen und Praxis der Spruchkörperbildung am Bundesverwaltungsgericht. n. marg. 3, 130 segg.

8 / 22

FF 2024 766

TPF e parzialmente adempiuta dal TAF, dal TFB, dalla Corte penale e dalla Corte d'appello del TPF.

Parere del TF Nel suo parere del 21 dicembre 2021 la CA-TF ha sottolineato che il TF è composto da corti di cinque giudici e da corti di sei giudici e che gli elenchi dei giudici ordinari e di quelli non di carriera sono reperibili sul sito Internet14. Nella sua lettera del 2 agosto 2022 il TF ha comunicato che non tiene alcuna statistica relativa alle domande di ricusazione e che, secondo le stime dei presidenti delle corti, vengono presentate da cinque a dieci domande di ricusazione all'anno. Il TF ritiene che il sistema attuale risponda ai bisogni dei cittadini che si rivolgono alla giustizia e abbia dato esiti positivi.

Valutazione delle CdG Nonostante il basso numero delle domande di ricusazione presentate le CdG mantengono la loro raccomandazione perché trova conferma in una raccomandazione internazionale15. La maggior parte delle decisioni del Tribunale federale è presa in corti composte da tre giudici; questo aspetto aumenta l'incertezza relativa alla composizione effettiva del collegio giudicante se si ha la possibilità di consultare solo gli elenchi visibili su Internet. La raccomandazione delle CdG risulta non adempiuta. Si invita nuovamente il TF a disciplinare espressamente nel regolamento le modalità di comunicazione della composizione del collegio giudicante alle parti implicate nella procedura.

Parere del TAF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TAF condivide di principio le considerazioni del TF, ma esprime l'intenzione di voler esaminare modifiche minori. Nella sua lettera del 3 agosto 2022 la CA-TAF ha confermato l'intenzione di mantenere la prassi attuale di non comunicare la composizione del collegio giudicante alle parti, portando come motivazione l'onere supplementare (la composizione dovrebbe essere comunicata non solo in fase di composizione del collegio giudicante ma anche a ogni modifica del collegio) e i termini ristretti previsti dalla legge (in particolare in materia d'asilo). Segnala inoltre la possibilità di consultare i potenziali giudici sul sito Internet o di chiederli al tribunale. Al tempo stesso, il tribunale intende inserire nel regolamento che la comunicazione della composizione del collegio giudicante avverrà su richiesta.

Valutazione delle CdG Le CdG ritengono tuttora che, per quanto concerne la comunicazione della composizione del collegio giudicante, i tribunali siano in obbligo verso le parti. Considerato 14 15

Ciò corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale (1B_491/2018 dell'11.1.2019, consid. 2.2); cfr. anche il rapporto di valutazione del CPA, n. 3.2.

ENCJ European Network of Councils for the Judiciary (2014), Minimum Judicial Standards IV, Allocation of Cases. ENCJ Report 2013­2014. Disponibile all'indirizzo https://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/encj_report_standards_iv_allocation_of_cases_2014.pdf (stato: 3.10.2023). Pag. 10 (raccomandazione 11).

9 / 22

FF 2024 766

l'onere aggiuntivo e le scadenze spesso ravvicinate per il TAF, le CdG possono comprendere la modalità, per il resto giudicata sostenibile e opportuna anche nella perizia esterna16. Le CdG accolgono con favore che ora il regolamento del TAF sancisca che la composizione del collegio giudicante è comunicata su richiesta delle parti (art. 32c)17 e considerano quindi la raccomandazione parzialmente adempiuta.

Parere del TPF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TPF ha confermato che per la propria Corte penale e la Corte d'appello la comunicazione attiva del collegio giudicante ha dato risultati positivi e sarà quindi mantenuta.

Inoltre, il TPF ha reso noto che la Corte dei reclami penali condivide il parere del TF, secondo cui le informazioni in Internet accessibili a tutti i cittadini che si rivolgono alla giustizia sono sufficienti per un'eventuale domanda di ricusazione, e che intende esaminare modifiche minori. Nella sua lettera del 3 agosto 2022 la CA-TPF ha informato in merito a una lieve modifica apportata alla pagina Internet, in seguito alla quale sono ora resi pubblici anche i nomi dei cancellieri e delle cancelliere. Inoltre, la composizione del collegio giudicante verrà comunicata su richiesta.

Valutazione delle CdG Le CdG accolgono con favore la comunicazione attiva della composizione del collegio giudicante da parte della Corte penale e della Corte d'appello del TPF alle parti.

Le Commissioni prendono inoltre atto che ora anche la Corte dei reclami penali è disposta a comunicare la composizione, sebbene solo su richiesta, ma deplorano il fatto che, per tutte le camere del TPF, continui a non essere presente nel regolamento una norma corrispondente. Di conseguenza, le CdG considerano la raccomandazione parzialmente adempiuta per la Corte penale e la Corte d'appello e non adempiuta per la Corte dei reclami penali e insistono affinché, per motivi di trasparenza, almeno la prassi attuale sia sancita nel regolamento.

Parere del TFB Nel parere del 21 dicembre 2021 il TFB ha confermato che la composizione del collegio giudicante sarà comunicata alle parti senza che ne facciano richiesta e ha fatto notare che la sua situazione è particolare dato che ricorre a giudici non di carriera con formazione tecnica.

Valutazione delle CdG Le CdG accolgono con favore la comunicazione attiva della
composizione del collegio giudicante da parte del TFB. Tuttavia, l'articolo 7 capoverso 518 ora inserito nel regolamento solleva per le CdG ulteriori questioni. Le CdG disapprovano il fatto che il regolamento sancisca la comunicazione della composizione del collegio giudicante in caso di modifica, ma non in fase di composizione. Invitano il TFB a prendere 16 17 18

Thurnherr (2023): n. marg. 134, 144.

Modifica del 13.12.2022 del regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF; RS 173.320.1). Entrata in vigore 1.6.2023 (RU 2023 238).

Modifica del 30.5.2023 del regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB; RS 173.413.1). Entrata in vigore 1.7.2023 (RU 2023 299).

10 / 22

FF 2024 766

posizione in merito spiegando la scelta fatta ed eventualmente a estendere la norma in occasione di una prossima modifica del regolamento. Considerato ciò, per le CdG questa raccomandazione è solo parzialmente adempiuta.

2.5

Raccomandazione 4 ­ Disciplinamento della modifica della composizione dei collegi giudicanti

Raccomandazione 4 I tribunali della Confederazione esaminano e completano i propri regolamenti allo scopo di disciplinare chiaramente le condizioni e i criteri in base ai quali un giudice viene sostituito a posteriori nel collegio giudicante.

La modifica del collegio giudicante rappresenta un aspetto sensibile che, come tale, secondo le CdG deve essere obbligatoriamente disciplinato nel regolamento19. Dalle constatazioni riportate più avanti emerge che le CdG ritengono la raccomandazione adempiuta per il TF, il TAF e il TPF e parzialmente adempiuta per il TFB.

Parere del TF Nel suo parere del 21 dicembre 2021 la CA-TF ha annunciato una modifica e nella sua lettera del 2 agosto 2022 ha informato in merito all'integrazione decisa.

Valutazione delle CdG L'assenza prolungata di un membro del collegio giudicante è stata ora inserita nel regolamento del TF come criterio per la modifica del collegio (art. 40 cpv. 5 RTF)20 pertanto, le CdG considerano la raccomandazione adempiuta.

Parere del TAF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TAF ha comunicato che avrebbe esaminato un'integrazione al regolamento. Durante l'audizione del 22 febbraio 2023 dinanzi alle sottocommissioni Tribunali/MPC ha comunicato che intende attuare la raccomandazione.

Valutazione delle CdG Nel regolamento riveduto il TAF ha disciplinato con chiarezza i presupposti e i criteri relativi alla modifica dei collegi giudicanti (art. 32a RTAF)21, motivo per cui le CdG considerano la raccomandazione adempiuta.

19 20 21

Rapporto di valutazione del CPA, n. 3.3; v. anche n. 2.6 del presente rapporto.

Modifica del 13.6.2022 del regolamento del Tribunale federale (RTF; RS 173.110.131).

Entrata in vigore 1.1.2023 (RU 2023 65).

Modifica del 13.12.2022 del regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF; RS 173.320.1). Entrata in vigore 1.6.2023 (RU 2023 238).

11 / 22

FF 2024 766

Parere del TPF Nella sua lettera del 3 agosto 2022, in seguito a una nuova richiesta delle sottocommissioni Tribunali/MPC in merito a questa raccomandazione, la CA-TPF ha comunicato di aver apportato una modifica corrispondente.

Valutazione delle CdG La nuova disposizione del regolamento (art. 15a ROTPF)22 disciplina con chiarezza i presupposti e i criteri relativi alle modifiche dei collegi giudicanti. Le CdG ritengono pertanto la raccomandazione adempiuta.

Parere del TFB Nel parere del 21 dicembre 2021 il TFB ha comunicato che avrebbe esaminato un'integrazione al regolamento.

Valutazione delle CdG Il TFB ha ora inserito nel regolamento che un collegio giudicante può essere modificato «soltanto per motivi oggettivi importanti», applicando gli stessi criteri previsti per la composizione dei collegi giudicanti (art. 7 cpv. 5 RTFB)23. Pur accogliendo in linea di principio questa integrazione, le CdG ritengono che la formulazione sia eccessivamente vaga24, dal momento che non è chiaro quali possano essere i motivi oggettivi importanti; per questo motivo la raccomandazione è considerata parzialmente adempiuta. Le Commissioni invitano il TFB a prendere posizione in merito spiegando come vengono definiti i motivi oggettivi.

2.6

Raccomandazione 5 ­ Pubblicazione dei regolamenti delle corti del TAF

Raccomandazione 5 Per motivi di trasparenza e tracciabilità della composizione dei collegi giudicanti, il TAF esamina l'opportunità di pubblicare i regolamenti delle sue corti, oggi inediti.

Il TAF era l'unico tribunale della Confederazione a contemplare la composizione (costituzione) del collegio giudicante a livello di regolamenti delle corti, motivo per cui le CdG avevano formulato questa raccomandazione. Considerato quanto di seguito illustrato, le CdG considerano la raccomandazione parzialmente adempiuta.

22 23 24

Modifica del 9.3.2023 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161). Entrata in vigore 1.6.2023 (RU 2023 210).

Modifica del 30.5.2023 del regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB; RS 173.413.1). Entrata in vigore 1.7.2023 (RU 2023 299).

Oltre a ciò, le raccomandazioni internazionali stabiliscono che la modifica del collegio giudicante debba seguire criteri più severi rispetto alla composizione iniziale del collegio giudicante pertanto, non devono valere gli stessi criteri. Cfr. rapporto di valutazione del CPA, n. 3.3.

12 / 22

FF 2024 766

Parere del TAF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TAF ha comunicato che avrebbe trattato la pubblicazione dei criteri per la composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della verifica del regolamento. Nella sua lettera del 3 agosto 2022 la CA-TAF ha reso noto che avrebbe sancito nel regolamento e pubblicato i criteri a livello di Corte plenaria.

Durante l'audizione dinanzi alle sottocommissioni Tribunali/MPC, il 21 giugno 2023 (poco dopo l'entrata in vigore del RTAF riveduto e la decadenza dei regolamenti delle corti), il TAF ha comunicato che avrebbe successivamente verificato in che misura i criteri regolamentari avrebbero potuto essere precisati e pubblicati in direttive o promemoria, sottolineando la necessità di dover mantenere determinati margini di manovra per motivi di efficienza e flessibilità e annunciando l'intenzione di voler raggiungere una certa armonizzazione dei concetti giuridici indeterminati.

Valutazione delle CdG Il contesto in cui è stata formulata questa raccomandazione è mutato in quanto l'esigenza di trasparenza è stata per il momento sufficientemente considerata. Le CdG esprimono una valutazione globalmente positiva in merito alla revisione del RTAF e comprendono la motivazione del TAF di non voler introdurre una regolamentazione a livello delle corti subito dopo questa revisione. Inoltre, le CdG riconoscono l'esigenza di un certo margine di manovra. Per disciplinare il più possibile il margine di apprezzamento attuale, le CdG consigliano, ove opportuno, di precisare in futuro al massimo livello possibile i criteri facoltativi, i concetti giuridici indeterminati e la delega della composizione dei collegi giudicanti al segretario presidenziale o al personale della cancelleria. In questo modo si potrebbe tenere conto anche della critica sollevata nella dottrina, in particolare in riferimento alla delega della composizione dei collegi giudicanti25.

In questo ambito, pur non essendo obbligatoria, per motivi di trasparenza e tracciabilità la pubblicazione è caldamente consigliata, per esempio in forma di promemoria sulla pagina Internet del TAF. Alla stessa conclusione giunge peraltro anche la perizia esterna già menzionata26. Le CdG considerano la raccomandazione parzialmente adempiuta e invitano il TAF a esaminare un'ulteriore precisazione e la relativa pubblicazione. Nell'ambito del controllo successivo le sottocommissioni competenti presteranno maggiore attenzione a questo aspetto.

25

26

Rapporto di valutazione del CPA, n. 4.1; Büchel, Konstantin / Kiener, Regina / Lienhard, Andreas / Roller, Marcus (2021): Automatisierte Spruchkörperbildung an Gerichten.

Grundlagen und empirische Erkenntnisse am Beispiel des Bundesverwaltungsgerichts.

In: Justice - Justiz ­ Giustizia, 2021/4, n. marg. 63; Thurnherr (2023): n. marg. 165.

Thurnherr (2023): n. marg. 3, 162­171.

13 / 22

FF 2024 766

2.7

Raccomandazioni 6 e 7 ­ Relazione sulla composizione dei collegi giudicanti (nel rapporto di gestione)

Raccomandazione 6 1. Il TAF, il TPF e il TFB allestiscono annualmente una relazione interna a destinazione delle CdG sulla composizione dei collegi giudicanti. Le modalità di raccolta dei dati e di comunicazione sono elaborate di concerto con il TF quale autorità di vigilanza.

2. Il TF completa la sua relazione sulla composizione dei collegi giudicanti conformemente all'articolo 42 capoverso 1 RTF.

Raccomandazione 7 I tribunali della Confederazione esaminano in che forma possono integrare nei loro rapporti di gestione una relazione annuale sulla composizione dei collegi giudicanti per tener conto del legittimo interesse pubblico a tale riguardo. In qualità di autorità di vigilanza, il TF coordina la forma della relazione.

Con la raccomandazione 6 relativa a una relazione interna sulla composizione e la modifica dei collegi giudicanti, le CdG auspicano in particolare due miglioramenti. In primo luogo occorre garantire ancora meglio il rispetto delle norme procedurali all'interno dei tribunali di prima istanza e rafforzare la consapevolezza delle persone coinvolte in merito alla sensibilità e all'importanza della modifica del collegio giudicante.

Secondariamente, occorre consolidare la funzione di vigilanza esercitata dalla CA-TF sui tribunali di prima istanza.

Con la raccomandazione 7 le CdG vogliono contribuire a migliorare la trasparenza della ripartizione delle cause nei confronti dell'opinione pubblica attraverso l'inserimento di una relazione semplificata e ridotta nei rapporti di gestione.

Le CdG prendono atto con soddisfazione che l'adempimento di entrambe le raccomandazioni è in corso di attuazione.

Parere del TF Nel suo parere del 21 dicembre 2021 la CA-TF ha comunicato che, in collaborazione con i tribunali di prima istanza, sta allestendo una relazione idonea a soddisfare le raccomandazioni 6 e 7. Durante l'audizione del 5 aprile 2023 dinanzi alle sottocommissioni Tribunali/MPC il TF ha comunicato che sta predisponendo la relazione con tutti i tribunali e che la pubblicherà a partire dal 1° gennaio 2024.

Valutazione delle CdG Le CdG sono liete che i tribunali della Confederazione adempiranno alle raccomandazioni 6 e 7 e apprezzano gli sforzi già compiuti. In particolare le CdG accolgono positivamente il fatto che, nonostante i timori del TF secondo cui i dati pubblicati 14 / 22

FF 2024 766

potrebbero essere interpretati erroneamente e quindi richiedere frequenti rettifiche, i tribunali della Confederazione intendono inserire tale relazione sulla composizione e la modifica dei collegi giudicanti nel rapporto di gestione. Le CdG sottolineano che la relazione inserita nel rapporto di gestione può e dovrebbe essere semplificata e ridotta per rispondere ai bisogni dei destinatari.

Le CdG invitano il TF a comunicare quando saranno disponibili i rapporti e quando saranno trasmessi alle CdG.

Informazione del TAF Nella sua lettera del 3 agosto 2022 la CA-TAF ha comunicato di aver introdotto un sistema di controlling dei collegi giudicanti per tutti i procedimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2022.

Valutazione delle CdG Le CdG apprezzano i lavori svolti per documentare per intero il processo di composizione dei collegi giudicanti, ma constatano che per ora hanno a disposizione solo il rapporto relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022. Le CdG auspicano che il primo rapporto integrale conforme alla raccomandazione 6 conterrà anche informazioni sui dati di controlling di cui il TAF dispone per il periodo anteriore a quello del rapporto di gestione.

Inoltre, propongono al TAF di cogliere l'occasione offerta da questo controlling per esaminare quali eventuali ulteriori criteri integrare nel nuovo software per l'attribuzione delle cause.

2.8

Raccomandazione 8 ­ Esame di un altro metodo per rendere più oggettiva la composizione dei collegi giudicanti

Raccomandazione 8 Il TF esamina un altro metodo per rendere più oggettiva la composizione dei collegi giudicanti, facendo in modo che anche il giudice dell'istruzione venga designato da un programma informatico.

Questa raccomandazione si basa sull'idea delle CdG secondo cui ai presidenti delle corti viene conferita una posizione privilegiata che consente loro di influire sulla giurisprudenza, circostanza non prevista dalla legge. Le CdG apprezzano che il TF abbia esaminato la raccomandazione, ma comprendono solo in parte il suo rifiuto.

Parere del TF Nel suo parere del 21 dicembre 2021 la CA-TF ha fatto notare la disposizione legale potestativa secondo cui il presidente della corte dirige il procedimento oppure può delegare il compito a un giudice dell'istruzione (art. 32 cpv. 1 LTF) comunicando che, per motivi di flessibilità e di efficienza, il TF si rifiuta di attuare la raccomandazione.

15 / 22

FF 2024 766

Ha inoltre sottolineato il margine d'azione già ora estremamente ridotto che resta dopo aver considerato i criteri della lingua e del carico di lavoro, come pure la possibilità di ogni membro di un collegio giudicante formato da tre giudici di richiedere una composizione di cinque giudici, il che diminuisce l'importanza dei giudici dell'istruzione e della loro designazione. Inoltre, il presidente della corte potrebbe tenere conto delle specializzazioni in modo chiaramente più differenziato e quindi meglio rispetto a un software. Nella sua lettera del 2 agosto 2022 la CA-TF ha reso noto che intende confermare questo parere e ha fatto riferimento all'attuazione della seconda raccomandazione (Disciplinamento del momento in cui viene composto il collegio giudicante).

Valutazione delle CdG Le CdG riconoscono che il TF ha svolto un esame approfondito di questa raccomandazione. Come già menzionato, accolgono con favore l'adempimento della seconda raccomandazione da parte del TF e, in particolare, l'attuazione della costituzione scaglionata dei collegi giudicanti, con la quale l'importanza di questa ottava raccomandazione viene di fatto leggermente ridotta. Tuttavia riescono a comprendere solo in parte il rifiuto di intervenire espresso dal TF, in particolare tenuto conto del fatto che la maggior parte delle decisioni viene presa in composizioni di tre giudici27. I dubbi delle CdG vengono ulteriormente rafforzati dal fatto che il presidente delle corti è sempre membro del collegio giudicante e quindi, in un collegio giudicante composto da tre giudici, solo uno dei membri viene designato in maniera automatizzata.

Inoltre, le CdG continuano a non comprendere perché al TAF i giudici dell'istruzione vengano designati in modo automatizzato, rispettando in misura adeguata anche il criterio delle specializzazioni, e questo non possa avvenire al TF28. Le CdG invitano il TF a esprimere un parere in merito alla considerazione automatica delle specializzazioni nella nomina o nella designazione dei giudici dell'istruzione.

2.9

Raccomandazione 9 ­ Esame dell'opportunità di sviluppare un programma informatico

Raccomandazione 9 Il TPF esamina l'opportunità di sviluppare un programma di composizione automatica del collegio giudicante.

Né il TPF né il TFB ricorrono all'automazione per la composizione del collegio giudicante. Tuttavia, per il TFB le CdG ritengono sproporzionata l'introduzione di un programma considerato il numero ridotto di casi. Nell'ambito della ripartizione delle

27

28

Secondo il rapporto di gestione del TF (pag. 9) nel 2022, 4186 decisioni su 4707, ovvero l'88,9 %, sono state pronunciate in una composizione di tre giudici. Questo dato non include le decisioni prese da un giudice unico.

Rapporto di valutazione del CPA, pag. 37.

16 / 22

FF 2024 766

cause il TPF utilizza strumenti sviluppati primariamente per la gestione delle cause29.

Le CdG chiedono ulteriori informazioni al TPF.

Parere del TPF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TPF ha comunicato che rinuncia allo sviluppo di un software per l'attribuzione delle cause. I motivi addotti sono le marcate differenze fra le tre camere, un numero di casi ridotto e il differente e variabile ricorso ai giudici non di carriera. Il TPF non capirebbe inoltre quali miglioramenti potrebbe apportare un programma informatico.

Valutazione delle CdG Le CdG comprendono la situazione del TPF. In relazione all'attuazione anche delle raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO)30, le CdG ritengono che il TPF non dovrebbe interrompere gli sforzi volti a oggettivare ulteriormente la composizione dei collegi giudicanti. Chiedono al TPF di illustrare in che misura le modalità di lavoro delle camere sono così diverse nell'ottica dell'introduzione di un sistema automatizzato e quale sarebbe il minimo comune denominatore. Le CdG fanno inoltre notare che un programma non necessariamente deve migliorare la composizione dei collegi giudicanti dal punto di vista materiale, dal momento che l'automazione comporta già un miglioramento generalizzato della ripartizione delle cause per il semplice fatto che migliora l'oggettivazione.

2.10

Raccomandazione 10 ­ Esame della possibilità di effettuare una ponderazione o una priorizzazione esplicita dei criteri

Raccomandazione 10 I tribunali esaminano la possibilità di effettuare una ponderazione o una priorizzazione esplicita dei criteri adottati per comporre i collegi giudicanti e la iscrivono nei loro regolamenti.

La base di questa raccomandazione è la diversa rilevanza dei criteri per la composizione e la modifica dei collegi giudicanti. Le CdG deplorano una parziale mancanza di tracciabilità di questi criteri nella pratica. Tenuto conto delle argomentazioni riportate più avanti le CdG non riescono a comprendere la motivazione del rifiuto addotta dal TF, ritengono la raccomandazione adempiuta per il TAF e richiedono ulteriori informazioni al TPF e al TFB.

29 30

Rapporto di valutazione del CPA, n. 5.2 e 7.3.

Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO): Quarto ciclo di valutazione, Prevenzione della corruzione di parlamentari, giudici e pubblici ministeri.

Rapporto di valutazione Svizzera, 2016, pag. 35.

17 / 22

FF 2024 766

Parere del TF Nel suo parere la CA-TF ha fornito informazioni in merito all'esame svolto in relazione ai tribunali della Confederazione, comunicando che il TF rifiuta la raccomandazione. Ritiene che una ponderazione fissa sia controproducente e fa riferimento alla priorità già prevista per i criteri della lingua e del carico di lavoro.

Valutazione delle CdG Le CdG apprezzano l'esame svolto e prendono atto del rifiuto. Non riescono tuttavia a comprendere la motivazione per cui la priorizzazione implicita già attuata non debba essere sancita nel regolamento. Le CdG invitano il TF a prendere posizione in merito e a comunicare se intende sancire tale indicazione nel regolamento.

Parere del TAF Nel parere del 21 dicembre 2021 il TAF ha fatto notare che nel suo sistema è già prevista una certa priorizzazione e che non ritiene possibile un'ulteriore priorizzazione.

Ciò nonostante, intende trattare la questione nell'ambito della verifica del regolamento.

Valutazione delle CdG Le CdG accolgono con favore la priorizzazione sancita mediante criteri imperativi e facoltativi nel regolamento riveduto (art. 31 cpv. 2­5)31. Considerano pertanto la raccomandazione adempiuta. Vista la quantità di criteri, durante il controllo successivo le CdG prevedono di analizzare in particolare in che misura una ponderazione o una priorizzazione sia sancita nelle norme (specifiche delle corti).

Parere del TPF e del TFB Nel parere del 21 dicembre 2021 il TPF e il TFB comunicano che, analogamente al TF, non ritengono attuabile una ponderazione fissa.

Valutazione delle CdG Per le CdG non è completamente chiaro di quale margine d'azione il TPF o il TFB debbano disporre per potersi discostare da questa raccomandazione. Al riguardo le commissioni dispongono di informazioni troppo scarse. Chiedono a entrambi i tribunali di motivare questo aspetto con precisione.

31

Modifica del 13.12.2022 del regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF; RS 173.320.1). Entrata in vigore 1.6.2023 (RU 2023 238).

18 / 22

FF 2024 766

2.11

Raccomandazione 11 ­ Pubblicazione dell'appartenenza politica sulla pagina Internet del TF

Raccomandazione 11 Le CdG raccomandano al TF di pubblicare sulla sua pagina Internet l'appartenenza politica dei giudici federali.

Come emerge in questa raccomandazione, la massima trasparenza possibile è fondamentale per le CdG. Nella sua lettera del 2 agosto 2022 la CA-TF ha comunicato la decisione di tornare a pubblicare l'appartenenza politica dei giudici del TF sulla pagina Internet. Le CdG prendono atto con favore che l'attuazione è avvenuta e la raccomandazione è pertanto adempiuta.

3

Panoramica e conclusioni

La tabella seguente intende presentare una panoramica dello stato di attuazione delle diverse raccomandazioni nei rispettivi tribunali ai quali è destinata la raccomandazione.

TF

TAF

TPF

TFB

Raccomandazione 1 Completezza dei criteri oggettivi di ripartizione

Prevalentemente Adempiuta adempiuta Regolamento più dettagliato, rimane solo un'obiezione

Parzialmente adempiuta

Adempiuta

Raccomandazione 2 Disciplinamento del momento in cui viene composto il collegio giudicante

Adempiuta

V. sotto*

Non adempiuta Motivazione non comprensibile

­

Raccomandazione 3 Comunicazione della composizione del collegio giudicante

Non adempiuta Non mantenuta dalle CdG, attesa modifica del regolamento per rispecchiare la prassi

Parzialmente adempiuta Motivazione comprensibile

Parzialmente adempiuta (Corte penale e Corte d'appello) Non adempiuta (Corte dei reclami penali) Attesa modifica del regolamento per rispecchiare la prassi (per tutte le camere)

Parzialmente adempiuta Nuove questioni in sospeso

19 / 22

FF 2024 766

TF

TAF

TPF

TFB

Raccomandazione 4 Disciplinamento della modifica della composizione dei collegi giudicanti

Adempiuta

Adempiuta

Adempiuta

Parzialmente adempiuta Concetto giuridico troppo vago

Raccomandazione 5 Pubblicazione dei regolamenti delle corti del TAF

­

Parzialmente adempiuta Dopo la revisione del RTAF esaminare ulteriore precisazione e pubblicazione

­

­

­

­

­

­

Non adempiuta

­

Raccomandazioni 6 e 7 Adempimento in corso di attuazione Relazione sulla composizione dei collegi giudicanti (nel rapporto di gestione) Raccomandazione 8 Esame di un altro metodo per rendere più oggettiva la composizione dei collegi giudicanti

Non adempiuta Motivazione solo parzialmente comprensibile

Raccomandazione 9 ­ Esame dell'opportunità di sviluppare un programma informatico

Richiesta motivazione particolareggiata

Raccomandazione 10 Esame della possibilità di effettuare una ponderazione o una priorizzazione esplicita dei criteri

Non adempiuta Adempiuta Motivazione non comprensibile, attesa modifica del regolamento per rispecchiare la prassi

Non adempiuta Richiesta motivazione particolareggiata

Non adempiuta Richiesta motivazione particolareggiata

Raccomandazione 11 Pubblicazione dell'appartenenza politica sulla pagina Internet del TF

Adempiuta

­

­

­

* Raccomandazione non indirizzata al TAF, le CdG avanzano tuttavia riserve in merito.

20 / 22

FF 2024 766

Le CdG sono giunte alla conclusione che, con le modifiche apportate ai propri regolamenti e in parte anche con altre misure, i tribunali della Confederazione hanno compiuto progressi importanti per quanto riguarda la trasparenza e l'oggettivazione della composizione dei collegi giudicanti. Per singole raccomandazioni le CdG hanno ancora bisogno di ulteriori informazioni per poter effettuare una valutazione conclusiva.

In alcuni casi non riescono a comprendere le motivazioni addotte dai tribunali e considerano le raccomandazioni non adempiute.

Le CdG invitano i tribunali della Confederazione a esprimersi in maniera approfondita in merito alle constatazioni precedenti entro il 26 aprile 2024.

23 febbraio 2024

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali Il presidente della CdG-S: Charles Juillard, consigliere agli Stati Il presidente della CdG-N: Erich Hess, consigliere nazionale La segretaria delle CdG: Ursina Jud Huwiler La presidente della sottocommissione Tribunali/MPC-S: Marianne Binder-Keller, consigliera agli Stati La presidente della sottocommissione Tribunali/MPC-N: Manuela Weichelt, consigliera nazionale Il segretario delle sottocommissioni Tribunali/MPC: Stefan Diezig Per la segreteria delle CdG: Elias Duttle

21 / 22

FF 2024 766

Elenco delle abbreviazioni CA-TAF

Commissione amministrativa del Tribunale amministrativo federale

CA-TF

Commissione amministrativa del Tribunale federale

CA-TPF

Commissione amministrativa del Tribunale penale federale

CdG

Commissioni della gestione delle Camere federali

CdG-N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CdG-S

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

CPA

Controllo parlamentare dell'amministrazione

ENCJ

European Network of Councils for the Judiciary (Rete europea dei Consigli di Giustizia dei Paesi dell'Unione europea)

GRECO

Gruppo di Stati contro la corruzione (Groupe d'États contre la corruption)

LTF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110

ROTPF

Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF), RS 173.713.161

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

RTAF

Regolamento del 17 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale, RS 173.320.1

RTF

Regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale, RS 173.110.131

RTFB

Regolamento del 28 settembre 2011 del Tribunale federale dei brevetti, RS 173.413.1

TAF

Tribunale amministrativo federale

TF

Tribunale federale

TFB

Tribunale federale dei brevetti

TPF

Tribunale penale federale

22 / 22