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Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Disegno

(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I La legge del 20 giugno 20032 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2bis Per patrimonio culturale storicamente problematico si intende l'insieme dei beni culturali la cui origine o i cui passaggi di proprietà sollevano dubbi a seguito di trasferimenti dei diritti avvenuti nel contesto del nazionalsocialismo o del colonialismo.

2bis

Art. 14 cpv. 1 lett. d 1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari: d.

per la creazione e la gestione di una banca dati accessibile al pubblico destinata alla ricerca sulla provenienza dei beni culturali.

Art. 18a

Commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico

Il Consiglio federale istituisce una commissione per il patrimonio culturale storicamente problematico. Si tratta di una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

1 2 3

FF 2024 753 RS 444.1 RS 172.010.1

2024-0606

FF 2024 757

Legge sul trasferimento dei beni culturali

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FF 2024 757

La Commissione ha i compiti seguenti: a.

fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale per le questioni relative al patrimonio culturale storicamente problematico;

b.

fornisce consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale sul trattamento dei beni culturali storicamente problematici di proprietà della Confederazione;

c.

su richiesta di una persona fisica o giuridica elabora raccomandazioni in merito a casi specifici di beni culturali storicamente problematici.

Per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 2 lettere b e c, la Commissione può trattare, comunicare e rendere accessibili al pubblico dati su persone fisiche e giuridiche, inclusi quelli degni di particolare protezione.

3

Per adempiere i propri compiti di cui al capoverso 2 lettera c, la Commissione può emanare prescrizioni procedurali.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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