FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Disegno

(LPN) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I La legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue: Art. 1 lett. f La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2­5 della Costituzione federale, intesa a: f.

promuovere una cultura della costruzione di qualità.

Art. 7 cpv. 1 periodo 1 Se l'adempimento di un compito della Confederazione è di competenza della Confederazione, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale della cultura (UFC) oppure l'Ufficio federale delle strade, secondo competenza, decide se occorre la perizia di una commissione di cui all'articolo 25 capoverso 1. ...

1

1 2

FF 2024 753 RS 451

2024-0604

FF 2024 755

Protezione della natura e del paesaggio. LF

FF 2024 755

Inserire prima del titolo del Capo 3

Capo 2a: Promozione di una cultura della costruzione di qualità Art. 17b

Principio

Nell'adempimento dei propri compiti di cui all'articolo 2 la Confederazione presta attenzione a garantire una cultura della costruzione di qualità. In tutte le attività che trasformano lo spazio, quest'ultima si contraddistingue per un approccio olistico orientato all'alta qualità in materia di pianificazione, di configurazione e di esecuzione.

1

Per raggiungere una cultura della costruzione di qualità, l'UFC coordina le attività dei servizi federali.

2

La Confederazione integra, con i propri sforzi, la promozione di una cultura della costruzione di qualità da parte dei Cantoni.

3

Art. 17c

Sussidi e altre forme di sostegno

La Confederazione può accordare sussidi a organizzazioni d'importanza nazionale per le loro attività d'interesse pubblico finalizzate alla promozione di una cultura della costruzione di qualità.

1

Può inoltre accordare sussidi per le seguenti attività di promozione della cultura della costruzione di qualità: 2

a.

progetti di ricerca;

b.

formazione e formazione continua di specialisti;

c.

relazioni pubbliche.

Il finanziamento è stabilito in base all'articolo 27 della legge federale dell'11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.

3

La Confederazione può sostenere gli sforzi per una cultura della costruzione di qualità attraverso la consulenza, la messa a disposizione di informazioni e conoscenze, la collaborazione e altre prestazioni.

4

3

2/4

RS 442.1

Protezione della natura e del paesaggio. LF

FF 2024 755

II La legge federale dell'11 dicembre 20094 sulla promozione della cultura è modificata come segue: Art. 23 cpv. 1 Le misure di cui agli articoli 9a, 10, 12­15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a e 17 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura.

1

Art. 27 cpv. 3 lett. c 3

L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno: c.

un credito d'impegno secondo gli articoli 16a e 17c della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio per i settori della conservazione dei monumenti storici, della protezione del paesaggio e della cultura della costruzione di qualità.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5

RS 442.1 RS 451

3/4

Protezione della natura e del paesaggio. LF

4/4

FF 2024 755