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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
Disegno
(Legge sulle lingue, LLing) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I La legge del 5 ottobre 20072 sulle lingue è modificata come segue: Art. 22, rubrica Salvaguardia e promozione nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino Art. 22a
Salvaguardia e promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell'italiano al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.
1
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni segnatamente per: 2
a.
misure e offerte che promuovono l'apprendimento del romancio e dell'italiano e il consolidamento delle competenze linguistiche;
b.
misure e offerte che consentono e facilitano l'uso del romancio.
3 L'aiuto
finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.
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FF 2024 753 RS 441.1
2024-0603
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Legge sulle lingue
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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