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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Disegno

(Legge sulle lingue, LLing) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241, decreta: I La legge del 5 ottobre 20072 sulle lingue è modificata come segue: Art. 22, rubrica Salvaguardia e promozione nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino Art. 22a

Salvaguardia e promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino

La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell'italiano al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.

1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni segnatamente per: 2

a.

misure e offerte che promuovono l'apprendimento del romancio e dell'italiano e il consolidamento delle competenze linguistiche;

b.

misure e offerte che consentono e facilitano l'uso del romancio.

3 L'aiuto

finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.

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FF 2024 753 RS 441.1

2024-0603

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Legge sulle lingue

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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