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Decreto federale sull'impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 20242, decreta:

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a modificare la dichiarazione agli articoli 15­17 della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 19703 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale in modo tale che non sia necessaria alcuna autorizzazione preliminare per l'interrogatorio o l'audizione di una persona soggiornante in Svizzera mediante audioconferenza o videoconferenza oppure mediante un altro strumento elettronico per la trasmissione di suoni o immagini, se sono soddisfatte determinate condizioni volte a preservare la sovranità svizzera e a tutelare la persona interessata. Tali condizioni devono figurare nella dichiarazione.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

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RS 101 FF 2024 792 RS 0.274.132

2024-0782

FF 2024 793

Impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri. DF

FF 2024 793

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 11 XIII. Assistenza giudiziaria 1. Principio

Gli atti sovrani compiuti in Svizzera nell'ambito di un procedimento civile estero, in particolare la notificazione di atti scritti giudiziari ed extragiudiziari e l'assunzione di prove, sono eseguiti mediante assistenza giudiziaria. Si applicano i capitoli I e II della Convenzione dell'Aia del 1° marzo 19545 relativa alla procedura civile.

1

La parte al procedimento che soggiorna in Svizzera può tuttavia essere invitata direttamente a trasmettere documenti o mezzi di prova sempreché tale invito avvenga senza comminatoria di pena e sia notificato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

2

Una persona che soggiorna in Svizzera può inoltre partecipare a un'udienza all'estero mediante audioconferenza o videoconferenza oppure mediante un altro mezzo elettronico per la trasmissione audiovisiva o essere interrogata secondo le stesse modalità da una persona autorizzata da un'autorità estera. Il capitolo II della Convenzione dell'Aja del 18 marzo 19706 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale si applica per analogia.

3

Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e altri Stati avviene per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.

4

Art. 11a titolo marginale e cpv. 4 2. Esecuzione

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Abrogato

RS 291 RS 0.274.12 RS 0.274.132