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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Modifica del 28 marzo 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018, 2 aprile 2020, del 19 novembre 2020, del 4 novembre 2021, del 9 maggio 2022 e del 28 novembre 20231, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 20 novembre 2023 A. Adeguamento salariale Art. 1

Adeguamenti salariali generali e individuali:

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che sottostanno ... e lavorano a tempo pieno ricevono un aumento salariale mensile generale di 100 franchi ... (il personale occupato a tempo parziale ha diritto a un aumento proporzionale al grado di occupazione).

1

FF 2003 4473; 2006 6205; 2009 4475; 2015 2835; 2017 2909; 2018 2849; 2020 2555, 7959; 2021 2694; 2022 1170; 2023 2765

2024-0944

FF 2024 802

FF 2024 802

B. Il CCL per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è modificato come segue: Art. 4 cpv. 3

(Salari minimi)2,3

I salari minimi per i lavoratori / le lavoratrici pienamente abili al lavoro di età superiore a 19 anni ammontano a: 3

­

lavoratori/trici senza qualifica

Fr. 4 150.­*

­

lavoratori/trici semiqualificati/e

Fr. 4 300.­

­

lavoratori/trici professionali: salario consueto per la località e/o il settore, ma almeno

Fr. 4 500.­

produttori/trici di elementi prefabbricati AFC

Fr. 4 900. ­

­

* In caso di nuova assunzione, il salario nel primo anno di servizio può essere inferiore di 200 franchi rispetto al livello minimo.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della convenzione addizionale del 20 novembre 2023.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

28 marzo 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).