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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 9 aprile 2024 Il Consiglio federale svizzero, decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020, del 13 agosto 2020, del 9 agosto 2021, del 29 marzo 2022 e del 6 aprile 20231 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2025.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Aggiunta all'articolo 6 Aumenti di salari per il 2024 Aumento del salario sul monte salari totale dell'1.5 %, di cui lo 1.0 % generale e lo 0.5 % individuale.

Gli apprendisti sono esclusi da questo aumento salariale.

Per i lavoratori con salario orario deve essere applicata la stessa base di calcolo.

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FF 2013 6063; 2014 2827; 2016 4119, 7829; 2017 6615; 2018 1265; 2020 2553, 6153; 2021 1861; 2022 918; 2023 987

2024-0986

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Aumenti di salari minimi2,3

Modello di livello salariale orario di lavoro: 178 ore Cat.

art. 6 CCL

Professionisti con attestato professionale federale (APF), ecc.

Professionisti con certificato di capacità (CFC)ecc.

Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti etc.

Collaboratrici e collaboratori senza qualifica Collaboratori e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.

2 3

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18° anno di età

19° anno di età

20° anno di età 1° anno di esperienza

2° anno di esperienza

3° anno di esperienza

4° anno di esperienza

dal 5° anno di esperienza

Salario mese

Salario mese

Salario mese

Salario mese

Salario mese

Salario mese

Salario mese

ora

ora

A1 A2

ora

ora

ora

ora

ora

4 551.­ 25.57

4 763.­ 26.76

4 976.­ 27.96

5 240.­ 29.44 5 505.­ 30.93

4 306.­ 24.19

4 400.­ 24.72

4 490.­ 25.22

4 585.­ 25.76

4 726.­ 26.55 4 868.­ 27.35

4 286.­ 24.08

4 371.­ 24.56 4 455.­ 25.03

B1

4 035.­ 22.67

4 035.­ 22.67

4 118.­ 23.13

4 202.­ 23.61

B2

3 821.­ 21.47

3 821.­ 21.47

3 897.­ 21.89

4 060.­ 22.81

Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

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Aggiunta all'articolo 20 Giorno di vacanze ulteriore per il 2024 I lavoratori hanno diritto ad un giorno di vacanze ulteriore per il 2024.

Le vacanze stabiliti nel CCL attuale (art. 20.1) mantengono la propria validità per il 2024.

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale generale conformemente all'aggiunta all' articolo 6 del CCL.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.

9 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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