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Decisione generale dell'organo di notifica per prodotti chimici concernente l'omologazione di biocidi per la lotta contro il calabrone asiatico del 11 aprile 2024

L'organo di notifica per prodotti chimici1, d'intesa con i servizi di valutazione2, visto l'articolo 30 dell'ordinanza del 18 maggio 20053 sui biocidi (OBioc), decide:

1. Biocidi interessati I biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all'allegato 10 OBioc ­ insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi ­ contro vespe/calabroni che contengono quale principio attivo esclusivamente: 1.

estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante solventi idrocarburici (numero CAS: 89997-63-7), con o senza sinergico piperonil butossido (numero CAS: 51-03-6), o

2.

estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico (numero CAS: 89997-63-7), con o senza sinergico piperonil butossido (numero CAS: 51-03-6),

sono omologati a tempo determinato fino al 30 settembre 2024 per lottare contro il calabrone asiatico, detto anche vespa velutina nigrithorax (insetti adulti e larve), fatta riserva degli oneri indicati nell'omologazione originale sulla protezione dei lavoratori e degli oneri elencati di seguito.

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L'organo di notifica per prodotti chimici è l'organo comune concepito come sportello unico e organo di decisione per i prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 lettera h della legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1).

I servizi di valutazione di cui all'articolo 78 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) sono l'UFSP per le questioni inerenti alla protezione della vita e della salute dell'essere umano, l'UFAM per le questioni inerenti alla protezione dell'ambiente e della protezione indiretta dell'essere umano e la SECO per le questioni inerenti alla protezione dei lavoratori.

RS 813.12

2024-0995

FF 2024 858

FF 2024 858

2. Usi ammessi Settore di impiego

Tipo di prodotto

Organismi nocivi

Categoria di utilizzatori

All'esterno in zone urbane e per alberi isolati

Tipo di prodotto 18 ­ Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi

Calabrone asiatico (vespa velutitna nigrithorax), insetti adulti e larve

Utilizzatori professionali titolari di un'autorizzazione speciale o di un'autorizzazione speciale limitata ai prodotti utilizzati secondo l'ordinanza del DFI del 28 giugno 20054 concernente l'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria in generale

3. Oneri 1 Le autorità svizzere non dispongono di prove dell'efficacia nella lotta all'organismo nocivo in oggetto. L'efficacia dei prodotti nella lotta all'organismo nocivo in oggetto non è pertanto garantita. Le autorità cantonali devono essere informate tempestivamente qualora l'efficacia dovesse risultare insufficiente.

2 I biocidi non devono: a. essere impiegati nei boschi, nelle vicinanze di acque o in altri ambienti naturali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione; b. essere impiegati nei giorni di pioggia; c. entrare in contatto con piante commestibili, animali da reddito e arnie.

3 Gli utilizzatori professionali devono garantire: a. che i metodi, le quantità e la frequenza d'uso siano conformi alle indicazioni e alle istruzioni d'uso sull'etichetta; b. di ridurre al minimo la dispersione grazie: i. all'uso di strumenti adeguati, e ii. all'impiego per quanto possibile in assenza di vento; c. che durante il trattamento nessun terzo e nessun animale domestico si trovi nel settore in cui viene eseguito il trattamento o nelle vicinanze; d. che fino alla fine del trattamento finestre e porte dei locali nel settore in cui viene eseguito o nelle vicinanze rimangano chiuse; e. di indossare l'equipaggiamento di protezione adeguato durante la preparazione e l'impiego dei biocidi; f. di rispettare le misure di prudenza e sicurezza durante la preparazione e l'impiego dei biocidi; g. di coprire, per quanto possibile, il suolo sotto il nido durante il trattamento (p. es. con un telo di protezione); h. di eseguire il trattamento prima del sorgere del sole, a tarda sera o nella notte, quando la maggior parte dei calabroni adulti sono nel nido; i. di asportare i nidi dopo il trattamento, non appena non ci sono più calabroni adulti attivi, di riporli in contenitori adeguati e di conservarli per almeno 48 ore a una temperatura di -20°C prima dello smaltimento; j. di consegnare a un impianto per l'incenerimento di rifiuti speciali i teli di protezione, il materiale contaminato e i nidi trattati dopo il periodo di congelazione.

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RS 814.812.32

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4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) a un eventuale ricorso contro la presente decisione generale è tolto l'effetto sospensivo.

5. Rimedi giuridici Conformemente all'articolo 50 PA, contro questa decisione può essere presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto scritto dev'essere presentato all'autorità o consegnato all'ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

18 aprile 2024

Organo di notifica per prodotti chimici: Il responsabile, Mauro Schindler

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RS 172.021

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