FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 16 aprile 2024

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Il prodotto fitosanitario Movento SC (W 6742, 100 g/l Spirotetramat) è autorizzato temporaneamente fino al 31 ottobre 2024 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Frutticoltura Mirtillo

Organismo nocivo

Modalità di applicazione

Condizioni

Cecidomia del mirtillo (Dasineura oxycoccana)

Concentrazione: 0.075 % 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dosaggio: 0.075 l/ha Termine d'attesa: 2 settimane Applicazione: dalla prima foglia espansa (BBCH 11) al primo frutto visibile (BBCH 71)

Condizioni d'uso 1 I prodotti non sono stati testati contro Mordente del germoglio di mirtillo (Dasineura oxycoccana) in condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.

2 Al massimo 2 trattamenti per anno e particella.

3 La dose indicata si riferisce allo stadio «allegagione (50­90 % delle infiorescenze hanno frutti visibili)», trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

4 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

1

RS 916.161

2024-0960

FF 2024 846

FF 2024 846

5 SPe 3: per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

6 Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 aprile 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss

2

2/2

RS 172.021