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Botschaft des

Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend die Gewährleistung der neuen Verfassungsbestimmungen des Kantons Tessin über die Wahl des Staatsrates und des Grossen Rates (Decreto Costituzionale vom 6. September 1922).

(Vom 14. Dezember 1922.)

Am 19. November 1922 haben die Stimmberechtigten des Kantons Tessin mit grossem Mehr das ihnen zur Abstimmung vorgelegte Decreto Costituzionale circa la nomina del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio vom 6. September 1922 angenommen.

Mit Schreiben vom 5. Dezember 1922 sucht nunmehr der Staatsrat des Kantons Tessin die eidgenössische Gewährleistung der neuen Verfassungsbestimmungen nach.

Durch das Verfassungsdekret vom 6. September werden die Art. 2, 3 und 15 der StaatsVerfassung des Kantons Tessin vom 2. Juli 1892 in der ihnen durch Dekret vom 4. Oktober 1920 gegebenen Fassung abgeändert.

Die alten und die neuen Bestimmungen haben folgenden Wortlaut :

alter Text:

neuer Text:

(Dekret vom 4. Oktober 1920)

(Dekret vom 6. September 1922)

Wahl des Grossen Rates.

Art. 2. Il potere legislativo è esercitato da un Gran Consiglio di 75 membri eletti direttamente dal popolo.

Wahl des Grossen Rates.

Art. 2. Il potere legislativo è esercitato da un Gran Consìglio di 65 Membri eletti direttamente dal popolo.

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Le stesse norme valgono per la Costituente.

Le stesse norme valgono per la Costituente.

Art. 3. La nomina dei Deputati al Gran Consiglio ed alla Costituente ha luogo in un unico Circondario costituito dall' intero Cantone, col sistema del voto proporzionale.

Le liste non potranno contenere meno di 20 e non più di 60 candidati.

Ogni elettore ha diritto di votare per 20 candidati scelti liberamente sopra le liste di ogni gruppo.

Il riparto dei Deputati si effettua in base ad un quoziente elettorale costituito dalla somma complessiva dei voti emessi e non emessi ottenuti da ogni gruppo divisa per 75.

I gruppi che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano al riparto.

I Deputati non assegnati per quoziente sono attribuiti ai gruppi aventi le maggiori frazioni.

Art. 3. La nomina dei Deputati al Gran Consiglio ed alla Costituente ha luogo in un unico Circondario costituito dall' intero Cantone, col sistema del voto proporzionale.

Le liste devono contenere non meno di 20 candidati.

Ogni elettore ha diritto di votare per 65 candidati scelti liberamente sopra le liste dei diversi gruppi.

Il riparto dei Deputati si effettua in base ad un quoziente elettorale costituito dalla addizione dei voti, emessi e non emessi, ottenuti dai singoli gruppi divisa per 65.

I gruppi che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano al riparto.

I Deputati non assegnati per quoziente intero sono attribuiti 'ai gruppi aventi le frazioni maggiori.

È riconosciuto il diritto dei gruppi alla rappresentanza regionale.

A tale scopo sono stabiliti i seguenti circondari: 1. Distretto di Mendrisio.

2. Circoli di Lugano, Ceresio, Carena, Pregassona. 3. Circoli di Tesserete, Sonvico, Vezia e Taverne. 4. Circoli di Agno, Magliasina, Scissa e Breno.

5. Vallemaggia. 6. Distretto di Locamo. 7. Bellinzona. 8. Riviera. 9. Elenio. 10. Leventina.

1000 Ogni gruppo ha diritto nella lista di assegnare ai singoli candidati il rispettivo circondario.

In tal caso, stabilito il totale dei seggi spettanti al gruppo per T intero Cantone, se ne attribuisce a ciascuno dei Circondari, per cui il Gruppo ha proposto candidati, un numero proporzionale alla somma dei voti conseguiti dal gruppo nel Circondario. Per questa assegnazione circondariale si applica lo stesso quoziente cantonale stabilito per il riparto tra i gruppi a norma del 4 capoverso del presente articolo.

Per ogni Circondario vengono proclamati eletti i candidati proposti per lo stesso che hanno ottenuto il maggior numero dei- voti.

Se dopo il riparto a favore dei circondari rimangono scoperti dei seggi appartenenti al gruppo, si proclamano eletti i candidati non assegnati a Circondario che hanno ottenuto il maggior numero dei voti : in mancanza di questi i seggi scoperti sono attribuiti alle maggiori frazioni Circondariali.

§1.1 Deputati al Gran Consiglio stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

§ 2. Le elezioni generali al Gran Consiglio hanno luogo la seconda domenica di febbraio d' ogni quadriennio.

§ 3. Le nomine parziali di non più di due Deputati hanno luogo

§1.1 Deputati al Gran Consiglio stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

§ 2. Le elezioni generali al Gran Consiglio hanno luogo la seconda domenica di febbraio di ogni quadriennio.

§ 3. Le nomine parziali di non più di due Deputati vengono fatte

1001 col sistema della maggioranza assoluta.

§ 4. La legge di applicazione del presente articolo costituzionale stabilirà le ulteriori modalità per 1' esercizio del voto proporzionale.

Wahl des Staatsrates.

Art. 15. Il potere esecutivo viene esercitato da un Consiglio di Stato composto di sette Membri nominati direttamente dal popolo in un Circondario unico costituito dair intero Cantone, col sistema del voto proporzionale, con facoltà nel!' elettore di votare per candidati di diversi gruppi.

§ 1. Il riparto degli eletti tra i vari gruppi si effettua in base ad un quoziente elettorale costituito dalla somma dei voti emessi e non emessi ottenuti da ogni gruppo divisa pel numero dei membri da eleggersi aumentato di un' unità.

a I membri non assegnati per quoziente intero sono attribuiti al gruppo od ai gruppi che hanno raccolto il maggior numero di voti.

col sistema della maggioranza assoluta.

§ 4. La legge di applicazione del presente articolo costituzionale stabilirà le ulteriori modalità per l'esercizio del voto proporzionale.

Wahl des Staatsrates.

Art. 15. Il potere esecutivo è esercitato da un Consiglio di Stato composto di 5 Membri nominati direttamente dal popolo in un Circondario unico costituito dall' intero Cantone col sistema del voto proporzionale e colla facoltà nel!' elettore di votare per candidati di diversi gruppi.

§ 1. Il riparto degli eletti tra i vari gruppi si effettua in base al quoziente elettorale costituito dalla addizione dei voti emessi e non emessi, ottenuti dai singoli gruppi, divisa per cinque.

I membri non assegnati per quoziente intero sono attribuiti ai gruppi che hanno ottenuto le maggiori frazioni, ritenuto però le norme che seguono : a. Il gruppo che non ha conseguito la maggioranza assoluta dei votanti non può ottenere più di due eletti; b. il gruppo che ha conseguito la maggioranza assoluta dei votanti non può avere meno di tre eletti.

Per accertare la maggioranza assoluta non si computano le schede bianche ed il numero dei voti conseguito dal gruppo viene ridotto in ischede.

1002 I gruppi che non raggiungono il quoziente non partecipano al riparto.

§ 2. La nomina integrale del Consiglio di Stato ha luogo l'ultima domenica di gennaio d'ogni quadriennio.

Le nomine parziali di non più di due Consiglieri di Stato avvengono col sistema della maggioranza assoluta.

§ 2. La nomina integrale del Consiglio di Stato ha luogo l'.ultima domenica di gennaio di ogni quadriennio.

La nomina parziale di non più di due Consiglieri di Stato avviene col sistema della maggioranza assoluta.

§ 3. I membri del Consiglio di Stato stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Non più di due tra essi potranno coprire contemporaneamente la carica di deputato alle Camere Federali.

§ 3. I membri del Consiglio di Stato stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili. Nessuno di essi potrà contemporaneamente coprire la carica di Deputato alle Camere Federali.

§ 4. Il Consiglio di Stato nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed il Segretario di Stato, che stanno in carica un anno.

II presidente non è immediatamente rieleggibile.

§ 4. Il Consiglio di Stato nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, ed il Segretario di Stato, i quali Stanno in carica un anno, il Presidente non è immediatamente rieleggibile.

§ 5. È ammesso il diritto §·5. È ammesso il diritto popolare di revoca del Consiglio popolare di revoca del Consiglio di Stato. La legge disciplina di Stato.

La legge ne disciplina F eser- 1' esercizio di questo diritto.

cizio.

Wie aus der vorstehenden Gegenüberstellung des alten und des neuen Verfassungstextes erhellt, beschlägt die vorliegende Verfassungsrevision ausschliesslich Fragen des kantonalen Staatsrechtes. Die Zahl der Mitglieder des Grossen Rates wird von 75 auf 65 herabgesetzt. Gleichzeitig wird auch das Wahlverfahren abgeändert. Zwar werden die Wahlen nach wie vor nach dem Proportionalsystem durchgeführt, wobei der ganze Kanton. einen Wahlkreis bildet. Dagegen ist das System des limitierten Votums, das durch Verfassungsdekret vom 4. Oktober 1920 eingeführt

1003 worden war (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 31. Dezember 1920, Bundesbl. 1921, I, l ff.), wieder fallen gelassen und dafür Vorsorge getroffen worden, dass, trotzdem der Kanton nur einen Wahlkreis bildet, regionale Interessen gleichwohl berücksichtigt werden können. Was den Staatsrat betrifft, so reduziert Art. 15 des neuen Verfassungsgesetzes die Zahl der Mitglieder von sieben auf fünf und kehrt damit zu dem Rechtszustande zurück, wie er vor der Révision vom 4. Oktober 1920 vorhanden gewesen war.

Auch hinsichtlich der Mitglieder des Staatsrates wird das Wahlverfahren in einigen Punkten modifiziert. Das Proportionalverfahren wird zwar beibehalten und ebenso auch der einheitliche Wahlkreis. Dagegen wird auch hier das System des limitierten Votums verlassen. Ferner wird zur Ermittlung des Wahlquotienten nicht mehr die Summe aller Stimmen durch die Zahl der Mandate plus l, sondern durch die Zahl der Mandate, d. h. durch fünf dividiert. Endlich bestimmt das neue Verfassungsgesetz, dass diejenige Partei, welche nicht die absolute Mehrheit erreicht hat, höchstens zwei Mandate, und die Partei, welche das absolute Mehr Überschritten hat, mindestens drei Mandate erhält. Abgesehen von diesen Vorschriften über Zusammensetzung und Wahl der Exekutive weist das Verfassungsgesetz vom 6. September die Neuerung auf, dass die Mitglieder des Staatsrates nicht der Bundesversammlung angehören dürfen.

Es liegt auf der Hand, dass die neuen Verfassungsbestimmungen nichts dem Bundesrechte Zuwiderlaufendes enthalten, und wir beantragen Ihnen daher, den revidierten Verfassungsvorschriften die eidgenössische Gewährleistung zu erteilen.

Genehmigen Sie die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.

B e r n , den 14. Dezember 1922.

Im Namen des Schweiz. Bundesrates, Der Bundespräsident: Dr. Haab.

Der Bundeskanzler: Steiger.

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